In relazione all’esame, in prima lettura, del disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” – “collegato” alla legge di stabilità 2014 (DDL 2093/C), presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, l’Associazione ha evidenziato alcune sue osservazioni e proposte, facendo seguito all’audizione svolta (si veda notizia del 7 maggio 2014).
In particolare, in materia ambientale, l’Associazione ha evidenziato l’opportunità di una norma volta a chiarire, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4151/2013, che i materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso, riutilizzati all’interno del ciclo di produzione del conglomerato bituminoso, possono essere classificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), invece che come rifiuto speciale non pericoloso.
Ha, altresì, rilevato l’importanza di introdurre una procedura semplificata per il riutilizzo dei rifiuti derivanti da opere di demolizione e ricostruzione nell’ambito di opere civili e infrastrutturali, nel caso in cui tali materiali siano sottoposti ad un preventivo trattamento che ne consenta il nuovo utilizzo e rispondano ai parametri tecnici fissati dalla legge.
In tema di bonifiche, ha, inoltre, sottolineato la necessità di semplificare la procedura prevista dal Codice dell’ambiente, la cui complessità determina un allungamento eccessivo dei tempi per la realizzazione delle opere di bonifica ed un incremento continuo dei costi a carico delle imprese, che disincentivano la realizzazione di questi interventi.
Ha, altresì, rilevato l’opportunità di prorogare , al 31 dicembre 2016, il termine per il recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva autorizzate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006.
L’Associazione ha, infine, evidenziato la necessità di eliminare l’inserimento, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006, dei costi legati ai consumi di energia e delle risorse naturali e alle emissioni inquinanti, e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio oggetto dell’affidamento del contratto.
L’introduzione di tale tipologia di costi pur essendo condivisibile in linea di principio, presenta difficoltà di applicazione stante la mancanza di un quadro chiaro di norme che definiscano criteri e metodi della valutazione degli stessi. Ad oggi, infatti, l’ente europeo di normazione (CEN) deve ancora predisporre la normativa per la valutazione della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) delle costruzioni.
Inoltre, tali metodologie risultano introdotte nell’ambito delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti (2014/24/UE e 2014/23/UE) da recepirsi entro i prossimi due anni e sarebbe, pertanto, più opportuno inserire la disciplina delle stesse nei testi di recepimento degli atti comunitari.
Le proposte ANCE hanno trovato condivisione e occorrerà attendere il prosieguo dell’iter del provvedimento per verificarne gli esiti.