Il Ministero del lavoro chiarisce che una struttura formativa preposta alla formazione dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008, può essere validamente costituita mediante un contratto di associazione in partecipazione.
Con l’interpello n. 14/14 il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in ordine al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli Enti bilaterali, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012 (formazione dei datori di lavoro) e dalle relative linee guida applicative contemplate nell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Il dicastero, alla luce della normativa citata e delle specifiche disposizioni del codice civile, si è espresso, in particolare, sulla validità di un contratto di associazione in partecipazione per la costituzione di una struttura formativa, affermando come l’associazione in partecipazione soddisfi il requisito della “diretta emanazione” poiché lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante (Associazione sindacale, Organismo paritetico o Ente bilaterale) per il tramite dell’associato.
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