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L’Aula ha licenziato con la fiducia il decreto legge nel testo approvato dalle Commissioni. Tra le novità: procedura semplificata per il riuso dei materiali da demolizione; norme sui requisiti acustici passivi degli edifici; modifiche alla disciplina in materia di bonifiche; soppressione della norma che reintroduceva dell’anatocismo bancario.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 91/2014 “competitività”: primo via libera dal Senato.

29 Luglio 2014
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L’Aula ha licenziato, in prima lettura, con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni referenti il decreto legge 91/2014 recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (DDL 1541/S – Presidenti Relatori Sen. Massimo Mucchetti del Gruppo PD e Sen. Giuseppe Marinello del Gruppo NCD).
 
Al provvedimento in corso d’esame sono state apportare numerose modifiche, alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE (si veda, al riguardo, Interventi ANCE del 2 luglio 2014). Al riguardo si segnalano, in particolare:
 
Procedura semplificata per il riutilizzo dei rifiuti da demolizione
In attesa dell’attuazione dell’art.184-ter, comma 2 (recupero rifiuti) , del D.Lgs 152/2006, viene consentito, per le opere riguardanti recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato l, suballegato 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti che rispettano i requisiti di cui ai punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 del medesimo suballegato 1.
 
Modifica art. 242 del DLgs 152/2006 –su operazioni di bonifica e di messa in sicurezza
Vengono apportate alcune modificazioni alla disciplina in materia di bonifiche, tramite l’inserimento di due articoli aggiuntivi e consequenziali all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, concernenti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e il censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli. La rubrica del predetto articolo 242 viene, altresì, ridenominata  “Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per l’a gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demani ali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare”
 
Soppressione reintroduzione dell’anatocismo
E’ stata soppressa la norma del testo che a modifica dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento (anatocismo).
 
Requisiti acustici passivi degli edifici ed inquinamento acustico
Relativamente agli edifici in cui sia stato rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi, definiti con D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, è fatto obbligo di eseguire appropriati interventi tecnici di risanamento. Tale obbligo è posto prioritariamente a carico del costruttore o venditore e trasferito in via sostitutiva all’acquirente, al quale dovrà essere garantita la totale copertura finanziaria per gli interventi, a seguito di accordo tra le parti e presentazione di idonea documentazione.
Viene, inoltre, precisato che, ai fini dell’accertamento del rispetto dei valori limite di legge, è ammessa una tolleranza di 3 decibel e il relativo accertamento giudiziale dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile per gli interventi di risanamento acustico da eseguire.
Con altra norma viene, altresì, riformata la disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.
Viene, inoltre, soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del D.P.R. 459/1998, “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, con conseguente trasferimento dei relativi compiti di valutazione, rispettivamente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione.
 
Efficientamento energetico edifici scolastici ed universitari pubblici
E’ stata modificata la norma sui finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici, competenti in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica ed universitaria e di edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica con apposite risorse del Fondo rotativo di cui all’art.1, comma 1110, L.296/2006 (Fondo Kyoto), nel limite di 350 milioni di euro, al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica, con il supporto della cassa depositi e prestiti quale soggetto gestore del Fondo stesso. In particolare, alla concessione dei finanziamenti oltre ai fondi immobiliari chiusi vengono ammesse le E.s.Co., così come definite dal D.Lgs 115/2008. I finanziamenti a tasso agevolato vengono erogati dalla Cassa depositi e prestiti tenuto conto di quanto stabilito da un apposito  decreto interministeriale (Ambiente, Economia, Sviluppo economico e Istruzione) da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e seguendo l’ordine di presentazione delle domande.
Vengono, altresì, limitate le tipologie di interventi, per i quali la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni, ai soli interventi di analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, e l’importo massimo del finanziamento viene stabilito in trenta mila euro per singolo edificio (anziché cinquecentomila euro complessivi). Inoltre, viene precisato che, ai fini della determinazione del tetto massimo di un milione di euro, l’importo riferito a ciascun intervento, sia comprensivo della progettazione e della certificazione. Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica ammessi ai finanziamenti, vengono, inoltre, fatti rientrare quelli effettuati sugli edifici degli asili nido. Viene, inoltre, previsto che il miglioramento del parametro di efficienza energetica conseguito a seguito degli interventi sia oggetto di certificazione da parte di un professionista abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo, anziché di un organismo tecnico terzo individuato con decreto interministeriale.
Viene, altresì, stabilito che il decreto volto alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti, nonché delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare, sia emanato dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non anche dal Ministro dell’Economia e delle finanze), di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
 
Accelerazione interventi per mitigazione del rischio idrogeologico
In merito alle norme sul subentro dei Presidenti delle regioni, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per l’espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (di cui individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della L.191/2009), viene precisato che, ai fini dell’espletamento delle attività previste dal provvedimento, possa essere delegato un soggetto attuatore, il quale opera sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e, inoltre, qualora sia dipendente di società a totale capitale pubblico o società dalle stesse controllate, venga collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico. Inoltre, tra le strutture di cui il Presidente della Regione può avvalersi, ai fini dell’espletamento di ogni attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, vengono ricomprese anche le strutture commissariali esistenti, fino al 30 giugno 2015, e le società a totale capitale pubblico o società da esse controllate.
Viene, altresì,  disposto che i termini di legge di cui al D.P.R. 327/2001, e successive modificazioni, vengano ridotti della metà per le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione di opere ed interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Viene prorogato il termine per l’ultimazione e la pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 49/2010, fissandolo al 22 dicembre 2015, anziché al 22 giugno 2015.
A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite un accordo di programma tra la Regione interessata e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi, la cui attuazione è assicurata dal Presidente della Regione, sono individuati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della Regione, sentita l’Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonchè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, per quanto di competenza.
 
Utilizzo materiali di dragaggio
Viene introdotto un articolo aggiuntivo al D.Lgs 152/2006 (Codice ambiente), sull’utilizzo dei materiali di dragaggio. In particolare, viene previsto che materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando determinati requisiti e condizioni, relativi ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152 medesimo); nonché alla certezza del sito di destinazione e all’utilizzo diretto, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e, in particolare, senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. Inoltre, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, i materiali devono rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Al fine di escludere rischi di contaminazione vengono previsti appositi test di cessione a cui sottoporre i materiali di dragaggio destinati all’utilizzo di un sito. Inoltre viene previsto l’obbligo del produttore o detentore di predisporre un’apposita dichiarazione di conformità.
 
SISTRI
Novellando l’articolo 11 del D.Lgs. 101/2013, viene differito al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alla semplificazione e all’ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in precedenza stabilito per il 3 marzo 2014.
Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2015 il termine di efficacia del contratto con Selex service management s.p.a., di cui al comma 9 del predetto articolo 11, prevedendo l’avvio delle procedure per l’affidamento della concessione del servizio,da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2015.
 
Agenzie delle imprese
Viene prevista, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’emanazione di un regolamento, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e dei Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, volto a riformare la disciplina prevista dall’articolo 38 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, relativo alle Agenzie delle imprese.
Il regolamento dovrà stabilire, in particolare, che i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie effettuate da parte delle Agenzie sostituiscono a tutti gli effetti le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l’esercizio della discrezionalità, nonché definire le attività delle Agenzie per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi.
 
Beni strumentali d’impresa
In relazione alla norma con cui si prevede un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, viene modificato l’art.2, del DL 69/2013, convertito dalla L.98/2013,  sui finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, prevedendo che la concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all’art.2, comma 100, lett. a) della L.662/92 nella misura massima del ìl’80 per cento del finanziamento. Ai fini dell’accesso alla garanzia la valutazione economico finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle disposi zioni del Fondo, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto dei limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziaria, da definirsi con apposito decreto ministeriale.
 
Aiuto alla crescita economica (ACE)
Viene ulteriormente potenziata la disciplina dell’ACE prevista nel testo estendendone l’operatività alle società quotate su sistemi multilaterali di negoziazione.
 
Incentivi impianti fotovoltaici
E stato modificata la norma che detta modalità e tempistica di erogazione degli incentivi per impianti fotovoltaici, di cui all’art. 7 del Dlgs 387/2003 e art. 25 comma 10 del Dlgs 28/2001, con la previsione di tre opzioni di rimodulazione degli incentivi tra cui gli operatori potranno scegliere: spalmare gli incentivi in 24 anni invece che 20; confermare i 20 anni attuali, ma accettando una riduzione nel primo periodo e un incremento successivo da determinare; mantenere l’incentivazione su un arco temporale di 20 anni, ma con una riduzione della quota di incentivi da effettuare secondo tre scaglioni di potenza.
 
Norme in materia di VIA
Sono state ulteriormente riformulate le norme del testo in materia di VIA volte a superare i rilevi mossi rilievi mossi dalla Commissione europea nelle procedure d’infrazione 2009/2086 e 2013/2170.
 
Partecipazione a piani e programmi ambientali (Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)
Vengono introdotti commi aggiuntivi all’art. 3-sexies del D.Lgs. 152/2006, che prevedono, in particolare, nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applichi l’art. 6, comma 2, del predetto decreto, che l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione degli stessi assicuri la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, modifica e riesame delle proposte, prima che vengano adottate decisioni in merito. Viene, altresì, disposto che l’autorità procedente dia avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web.
 
ILVA

Vengono introdotte alcune misure a favore del credito, per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, tra cui una serie di disposizioni riguardanti il commissariamento dell’ILVA S.p.a.
Il testo riproduce i contenuti del decreto legge 16 luglio 2014, n. 100 (DDL 1567/S il cui iter non è stato avviato), che è quindi destinato a decadere, con alcune ulteriori integrazioni.

 
Il decreto legge, che scade il 23 agosto p.v., è già all’esame, in seconda lettura, in sede referente, delle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati (DDL 2568/C).
 
Si veda precedente del 1 luglio 2014
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