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Tra le norme confermate dal Senato: credito d’imposta per ristrutturazioni alberghiere, disciplina del termine iniziale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, Commissioni di garanzia per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati dal Mibact, misure per l’accelerazione del progetto Pompei.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 83/2014 sulla tutela del patrimonio culturale: approvato definitivamente con la fiducia

29 Luglio 2014
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L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 83/2014 recante “Disposizioniurgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (DDl 1563/S – Relatore Sen. Rosa Maria Di Giorgi del Gruppo PD), con la votazione di fiducia sul testo della Commissione Istruzione identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati.
 
Tra le disposizioni confermate si segnalano le seguenti:
 
-Credito d’imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.  I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016.
 
-Misure per l’affidamento dei contratti pubblici connessi al “Grande Progetto Pompei” anche in deroga al Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006), fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità.
La norma – che nel corso dell’esame ha subito numerose modifiche – introduce, con particolare riferimento ai poteri del Direttore generale di progetto, un elenco di obblighi di cui lo stesso deve assicurare l’adempimento (a fronte della previsione iniziale del testo che consente allo stesso di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche e di operare in deroga alla normativa vigente).
In particolare, viene disposto che il Direttore assicura che siano in ogni caso osservate, nell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, le seguenti disposizioni: pubblicazione dell’avviso di pre-informazione sui lavori, servizi e forniture che la stazione appaltate intende assegnare; formazione nei successivi 30 giorni dell’elenco delle imprese interessate in possesso dei requisiti di qualificazione necessari; formulazione degli inviti a presentare le offerte sulla base del predetto elenco; esclusione dall’elenco delle aziende che non hanno risposto all’invito; l’aggiudicazione dei contratti con possibilità di utilizzare in luogo del massimo ribasso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della media; possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell’elenco.
Con riferimento alla deroga prevista all’art. 48, comma II, del D.lgs. 163/2006, che consente al Direttore generale di progetto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati purché la stessa venga comunque fornita nel successivo termine assegnatogli, viene fissata la durata di tale ultimo termine che deve essere non superiore a 15 giorni. Resta fermo che ove l’aggiudicatario non ottemperi il contratto è risolto di diritto.
Viene, altresì, ridotta da 3,5 a 1,5 milioni di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata, di cui all’art. 204 del Codice Appalti, nei lavori relativi al Progetto Pompei, nonché disposto – per assicurare la massima trasparenza della procedura – la pubblicazione nei web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande progetto Pompei delle lettere di invito, dell’elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara.
Viene, inoltre, elevata dal 2% al 5% la misura della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 del Codice Appalti.
Sono state, invece, soppresse le disposizioni che prevedono l’incremento delle percentuali per le varianti in corso d’opera per i lavori previsti e affidano al responsabile del procedimento anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Viene, altresì, previsto che il Direttore generale di progetto adotti un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione – in coerenza con le previsioni della L. 190/2012 – individuando un responsabile dell’attuazione e della vigilanza dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione di cui il decreto legge prevede la costituzione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
Su tali disposizioni, nel corso dell’esame al Senato, sono stati formalizzati numerosi emendamenti e ordini del giorno, poi “preclusi” dalla votazione di fiducia, alcuni dei quali volti a rivedere nel senso auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo “Interventi” del 17 luglio u.s.) alcuni aspetti della tematica.
 
–Adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, volto ad individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
 
–Concessione alle imprese alberghiere, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d’imposta – per un massimale di spesa pari a 200.000 euro – nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinata alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
 
–Per le finalità connesse all’agevolazione riconosciuta alle imprese alberghiere e per promuovere i principi della “progettazione universale” e di efficientamento energetico, viene demandato ad un decreto del Ministero dei beni culturali, da emanarsi entro 3 mesi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’aggiornamento degli standard minimi e l’uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.
 
-Concessione ad uso gratuito di immobili pubblici, non utilizzati a fini istituzionali, per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari, case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie. L’assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell’opportunità turistica.
 
-Viene previsto che il termine iniziale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest‘ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all‘interessato
 
-Viene previsto, per garantire l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Ministero dei beni culturali, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero. L’applicazione della predetta procedura viene prevista anche nell’ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi.
 
-Viene, altresì, prevista per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la pubblicazione sul sito del Mibact e su quello, ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali.
 
 
 
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 9 giugno u.s.
 
Per le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati si veda precedente del 10 luglio.
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