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Modificata la disciplina della marcatura CE dei prodotti da costruzione fissata dal Regolamento Ue 305/2011: nuovo modello per redigere la dichiarazione di prestazione e diversa organizzazione dei compiti del fabbricante e degli organismi notificati

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Marcatura CE dei prodotti da costruzione: nuove procedure di attuazione del Regolamento 305/2011

31 Luglio 2014
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La disciplina della marcatura CE dei prodotti da costruzione fissata dal Regolamento UE n. 305/2011 è stata modificata da due provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
 
 
Il primo provvedimento è il Regolamento delegato UE n. 574/2014 della Commissione europea, il cui allegato sostituisce l’allegato III del Regolamento UE n. 305/2011 contenente il modello e le istruzioni che il fabbricante deve usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.
 
Nel produrre una dichiarazione di prestazione, il fabbricante è tenuto a fornire, in modo chiaro, completo e coerente, tutte le informazioni obbligatorie imposte dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 305/2011, potendo però presentarle nella forma grafica che ritiene più opportuna.
 
 
Il secondo provvedimento è il Regolamento delegato UE n. 568/2014 della Commissione europea, il cui allegato sostituisce l’Allegato V del Regolamento UE n. 305/2011 riguardante i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione.
 
Sono stati riorganizzati i compiti del fabbricante e dell’organismo notificato nel processo che porta alla marcatura CE. Rimangono comunque fermi l’impianto generale della procedura e la suddivisione dei sistemi di valutazione.
 
 
Come previsto dai due provvedimenti, sono fatti salvi e ritenuti conformi:
  • le dichiarazioni di prestazione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 574/2014 (avvenuta il 31 maggio 2014) e conformi all’articolo 6 del Regolamento UE n. 305/2011 e all’allegato III nella sua forma originaria;
  • i certificati e altri documenti rilasciati dagli organismi notificati in conformità all’allegato V del Regolamento UE n. 305/2011 prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 568/2014 (avvenuta il 16 giugno 2014).
 
Per completezza di informazione, si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2013, per essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le regole di cui al citato Regolamento UE n. 305/2011.
 
La dichiarazione di prestazione è, per qualsiasi tipologia di prodotto, il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato.
 
La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
 
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
 
Si ricorda inoltre che il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
 
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
 
L’elenco delle norme armonizzate relative ai prodotti da costruzione cui si applica la marcatura CE è consultabile sul sito europeo NANDO.
 
Si evidenzia infine che, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, la dichiarazione di prestazione dei prodotti comprende, tra l’altro, l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere obbligatoriamente dichiarata.
 
Tuttavia, per ciascuna delle seguenti tipologie di prodotti:
 
  • Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007) 
  • Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007) 
  • Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
  • Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
  • Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
  • Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)
 
è stato emanato un decreto nazionale (riportato sopra tra parentesi) che specifica l’elenco delle caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD).
 
Per approfondimenti si veda il Documento ANCE “Regolamento UE sui prodotti da costruzione che sostituisce la Direttiva 89/106/CEE” del 6 aprile 2011.

 

17196-Decreto aggregati per conglomerati.pdfApri

17196-Decreto geotessili e prodotti affini.pdfApri

17196-Decreto appoggi strutturali del 2009.pdfApri

17196-Decreto appoggi strutturali del 2007.pdfApri

17196-Decreto aggregati.pdfApri

17196-Decreto isolanti termici.pdfApri

17196-Decreto accessori per serramenti.pdfApri

17196-Regolamento UE 305_2011.pdfApri

17196-Regolamento UE 568_2014 .pdfApri

17196-Regolamento UE 574_2014 .pdfApri
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