E’ stato pubblicato il quarto elenco dei soggetti formatori e delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
L’articolo 82, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha infatti previsto che l’esecuzione di lavori sotto tensione per sistemi di II e III categoria possa essere svolta solo da imprese autorizzate.
I criteri per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle imprese sono stabiliti dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011, per i cui contenuti si rimanda al documento Ance “Decreto sui lavori sotto tensione” dell’11 maggio 2011.
In quest’ultimo decreto, all’articolo 2 è riportata la definizione di lavori sotto tensione come quei lavori eseguiti “sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1.”
Si evidenzia che l’elenco di cui alla presente nota, pubblicato con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro emanato il 21 luglio 2014, sostituisce integralmente l’elenco precedentemente pubblicato con decreto 31 marzo 2014, e pertanto è da considerarsi esaustivo alla sua data di emanazione.
17207-Elenco imprese lavori sotto tensione luglio 2014.pdfApri
17207-Decreto 4 febbraio 2011.pdfApri