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Art Bonus - Pubblicata nella G.U. la legge di conversione del DL 83-2014 - i commenti dell'Ance

Archivio, Fiscalità e incentivi

Conversione in legge del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”) – Misure fiscali

1 Agosto 2014
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Confermato il credito d’imposta del 30% ed ampliate le tipologie di interventi agevolabili (ristrutturazione, efficienza energetica, eliminazione delle barriere architettoniche) effettuati su strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012.
Riconosciuto “bonus mobili” per gli alberghi oggetto di ristrutturazione e riqualificazione.
Queste le principali misure fiscali, di interesse per il settore, contenute nella legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 84[1], recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», pubblicata sulla G.U. n.175 del 31 luglio 2014. 
Credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-ricettive (art. 10)
Per i periodi d’imposta 2014-2016, a favore delle imprese alberghiere, esistenti dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio, per gli interventi di:
·        manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”)[3];
·        incremento dell’efficienza energetica;
·        eliminazione delle barriere architettoniche[4].
Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
A tal riguardo, in sede di conversione in legge del DL 83/2014, è stato previsto, altresì, che una quota pari al 10% di tale limite massimo complessivo è destinata per le spese relative ad ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e componenti di arredo che devono essere destinati, in via esclusiva, all’immobile oggetto della ristrutturazione.
Tuttavia, per l’effettiva applicazione del credito d’imposta, l’art. 10 del DL 83/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014 prevede che, entro tre mesi dal 31 luglio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), deve essere emanato il Decreto attuativo[5], contenente:
–        i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
–       l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001;
–        le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato;
–        le modalità operative e le procedure da seguire per poter fruire del credito d’imposta, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[6].
Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene confermato che il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tuttavia, solo per le spese relative agli interventi sostenuti nel 2014, viene previsto che la prima quota del credito potrà essere compensata a partire dal 1° gennaio 2015.
Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta:
–       non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
–       non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[7];
–       è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997).
Come è evidente, il Governo ha usato la “leva fiscale” per favorire gli investimenti nel settore alberghiero, ciò sicuramente produrrà effetti positivi anche per il settore delle costruzioni, sulla falsa riga delle agevolazioni fiscali già vigenti che favoriscono la ristrutturazione residenziale (cd. “50%) e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. “65”). 
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per il recupero dei beni culturali (art. 1)
In sede di conversione in legge del DL 83/2014, è stata ampliata la tipologia di erogazioni liberali che consentono l’ammissione al credito d’imposta in favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e spettacolo (cd. “ArtBonus”).
A tal riguardo, l’art. 1, co. 1, del DL 83/2014, già nella formulazione originaria, ha previsto che, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali volte ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, per il triennio 2014-2016, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del:
–       65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015;
–       50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016.
Tale beneficio è attribuito nel limite massimo del:
–       15% del reddito imponibile, per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali;
–       5 per mille dei ricavi, qualora la donazione sia fatta da soggetti titolari di reddito d’impresa.
In merito, con la modifica dell’art. 1, co. 2, del DL 83/2014, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’ArtBonus spetta anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
In entrambi i casi, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale beneficio:
o   può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997);
o   non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Sotto il profilo degli adempimenti, viene previsto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da presentare preventivamente alla fruizione del beneficio), relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono, al Ministero per i beni e le attività culturali.
In sostanza, il soggetto titolare del credito d’imposta per fruire del beneficio fiscale deve presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della destinazione delle somme elargite.
Per completezza, si evidenzia che sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 24/E del 31 luglio 2014, che fornisce i primi chiarimenti sulla corretta applicabilità dell’ArtBonus.

[1]Cfr. ANCE “DL 83/2014 – Credito d’imposta (cd. “artbonus”) per favorire lo sviluppo della cultura e del turismo” – ID n. 16422 del 4 giugno 2014.
[2] In sostanza, il credito d’imposta può essere ammesso, nella misura massima, pari a 60.000 euro (ossia il 30% di 200.000 euro).
[3] Sul punto, si osserva che la tipologia di interventi agevolabili è stata estesa in sede di conversione in legge del DL 83/2014, infatti, originariamente il credito d’imposta era riconosciuto solo per gli interventi di ristrutturazione ex art. 3, co.1, lett. d, del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”.
[4]In sede di conversione in legge, è stato ulteriormente specificato che per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si deve tener conto dei principi di “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006.
[5] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 281/1997.
[6]L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
[7] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

17258-legge 29 luglio 2014, n.106_ALL1.pdfApri

17258-C.M. n.24-E del 31 luglio 2014.pdfApri
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