Le Commissioni Finanze del Senato e della Camera dei Deputati hanno reso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni sullo Schema di D.Lgs recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n.100, Relatori il Sen. Mauro Maria Marino, Presidente Relatore e l’On. Gian Mario Fragomeli, entrambi del Gruppo parlamentare PD).
I pareri sono sostanzialmente omogenei ed in particolare, in entrambi vengono espresse, tra le altre, le seguenti condizioni:
“con riferimento alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l’altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie”;
“provveda il Governo a specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, ed ai relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni”.
Vengono altresì, evidenziate, tra le altre le seguenti osservazioni:
“con riferimento all’articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, ed al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l’adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione”;
con riferimento al comma 2 dell’articolo 15 (sui poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie locali, nonché sui ricorsi dell’Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali), “valuti il Governo l’opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con quello ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni”
“valuti il Governo l’opportunità di avvalersi uniformemente, nell’ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione « catasto edilizio urbano », piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di catasto dei fabbricati“.
Lo Schema tornerà ora all’esame del Consiglio dei Ministri e laddove il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà essere trasmesso nuovamente alle Camere per il secondo parere (come previsto dall’art.1 della Legge di delega 23/2014).
In allegato i testi dei pareri.
17349-Testi dei pareri.pdfApri