Le Commissioni Finanze del Senato e della Camera dei Deputati hanno reso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni, alcune delle quali nel senso auspicato dall’ANCE (si veda ,al riguardo, la notizia di “Interventi” del 23 luglio 2014), sullo Schema di D.Lgs recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99– Relatori Sen. Gianluca Rossi e On. Ernesto Carbone del Gruppo PD).
In particolare, il parere reso dal Senato è subordinato ad osservazioni, sia relative al completamento della delega in materia di semplificazione, che nel merito dello Schema di D.Lgs.
Sul completamento della delega viene suggerito al Governo, in particolare, sul superamento dell’attuale disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore:
“di inserire in un successivo decreto attuativo un intervento di soppressione delle disposizioni recate dall’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, commi da 28 a 28-ter, in modo da superare una misura la cui onerosità in termini di adempimenti appare superiore all’efficacia sotto il profilo fiscale e di controllo”. Nonché: “ferma restando la disciplina prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di obbligazione in solido tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore o eventuali subappaltatori, appalti , di prevedere che in caso il committente abbia eseguito il pagamento sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Sulle norme dello Schema di D.Lgs viene rilevata, tra l’altro, in materia di rimborsi IVA, l’opportunità di:
“elevare la soglia minima per l’esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso”.
Anche nel parere reso dalla Camera dei Deputati, subordinato a condizioni ed osservazioni, viene rilevata la necessità, al fine di superare la disciplina vigente disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, dell’inserimento di un articolo aggiuntivo allo Schema, in cui si preveda, tra l’altro:
“1. All’articolo 35 del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
2. All’articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « Il committente che ha eseguito il pagamento », sono aggiunte le seguenti: « è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e” (condizione);
Con riferimento all’articolo 33 dello schema di decreto (allineamento definizione prima casa IVA registro), “provveda il Governo, previa verifica dell’effettivo impatto della modifica, ivi prevista, al regime IVA delle cessioni di case di abitazione, a escludere l’applicazione di tale previsione per le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo” (condizione).
Lo Schema tornerà ora all’esame del Consiglio dei Ministri e laddove il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà essere trasmesso nuovamente alle Camere per il secondo parere (come previsto dall’art.1 della Legge di delega 23/2014).
In allegato:
– il testo del parere reso dalla Camera
– il testo del parere del Senato: proposta del Relatore e dibattito in Commissione con le relative integrazioni
17350-Proposta Relatore e dibattito – Senato.pdfApri
17350-Parere Camera.pdfApri