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Definite con decreto le modalità di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del decreto legislativo n. 81 del 2008 agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Testo Unico sulla Sicurezza: regole per gli spettacoli artistici e le manifestazioni fieristiche

25 Agosto 2014
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  • Lavoro, welfare e sicurezza
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E’ stato pubblicato il decreto interministeriale 22 luglio 2014, che individua le disposizioni di sicurezza che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell’articolo 88, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza).
 
Nello specifico, il decreto, di cui è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014, stabilisce le modalità attraverso cui le disposizioni del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del Testo Unico si applicano agli spettacoli artistici e alle attività fieristiche, in virtù delle loro particolari esigenze (elencate rispettivamente agli articoli 2 e 7 del decreto).
 
 
Per gli spettacoli, l’articolo 1, comma 2, delimita il campo di applicazione delle disposizioni alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.
 
Il successivo comma 3 fissa invece le esclusioni dal campo di applicazione, relative alle attività:
  • che si svolgono al di fuori delle suddette fasi di montaggio e smontaggio;
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, montati al suolo o sul piano del palco, la cui altezza finale non superi 6 m nel caso di stativi o 8 m nel caso di torri;
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante e secondo le istruzioni dello stesso fabbricante, la cui altezza complessiva non superi 7 m.
 
Per le attività fieristiche, l’articolo 6, comma 2, delimita il campo di applicazione alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestive, tendostrutture o opere temporanee, fatte salve le seguenti esclusioni, elencate al successivo comma 3:
  • strutture allestive di altezza inferiore a 6,5 m rispetto a un piano stabile;
  • strutture allestive biplanari aventi una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
  • tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante e secondo le istruzioni dello stesso fabbricante, la cui altezza complessiva non superi 8,5 m.
 
Le modalità di applicazione delle disposizioni del Titolo IV del Testo Unico sono definite agli articoli 3 e 4 per gli spettacoli e agli articoli 8 e 9 per le manifestazioni fieristiche. Tali modalità coincidono per buona parte per entrambe le tipologie di attività. Si segnalano a titolo non esaustivo le seguenti.
 
Per gli spettacoli:
  • il committente o il responsabile dei lavori deve acquisire le informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea elencate all’allegato I al decreto 22 luglio 2014;
  • il coordinatore per la progettazione non è tenuto a predisporre il fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Testo Unico, pertanto il committente o il responsabile dei lavori non prende in considerazione tale documento ai fini dell’articolo 90, comma 2, del Testo Unico (restano validi gli obblighi relativi al piano di sicurezza e coordinamento);
  • nel cartello di cantiere non devono essere obbligatoriamente indicati i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione;
  • non si applicano le lettere b) e c) dell’articolo 90, comma 9, del Testo Unico, relative ad alcuni obblighi del committente o del responsabile dei lavori;
  • nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II al decreto 22 luglio 2014;
  • non si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 90 del Testo Unico, relativi rispettivamente alla sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo in assenza del piano di sicurezza e coordinamento, della notifica preliminare o del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, nonché alla possibilità di far svolgere le funzioni del coordinatore per la progettazione al coordinatore per l’esecuzione in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro;
  • i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e coordinamento sono definiti dall’allegato III al decreto 22 luglio 2014;
  • copia del piano di sicurezza e coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori (e non almeno dieci giorni prima come stabilito dal comma 4 dell’articolo 100 del Testo Unico);
  • i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee sono soggetti all’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del Testo Unico prevista per gli addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi.
 
Per le manifestazioni fieristiche:
  • i contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi sono elencati all’allegato V al decreto 22 luglio 2014;
  • il committente o il responsabile dei lavori deve acquisire le informazioni minime sul quartiere fieristico elencate all’allegato IV al decreto 22 luglio 2014, nonché le informazioni di cui al suddetto allegato V;
  • il coordinatore per la progettazione non è tenuto a predisporre il fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Testo Unico, pertanto il committente o il responsabile dei lavori non prende in considerazione tale documento ai fini dell’articolo 90, comma 2, del Testo Unico (restano validi gli obblighi relativi al piano di sicurezza e coordinamento);
  • nel cartello di cantiere non devono essere obbligatoriamente indicati i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione;
  • non si applicano le lettere b) e c) dell’articolo 90, comma 9, del Testo Unico, relative ad alcuni obblighi del committente o del responsabile dei lavori;
  • nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II al decreto 22 luglio 2014;
  • non si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 90 del Testo Unico;
  • i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e coordinamento sono definiti dall’allegato VI al decreto 22 luglio 2014;
  • la recinzione di cantiere di cui all’articolo 96, comma 1, lettera b), del Testo Unico, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;
  • copia del piano di sicurezza e coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori (e non almeno dieci giorni prima come stabilito dal comma 4 dell’articolo 100 del Testo Unico).
In allegato il testo del decreto.

17377-Decreto 22 luglio 2014.pdfApri
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