Con la circolare n. 100/14 l’Inps ha fornito le indicazioni operative relative all’istituzione del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/12.
Tale Fondo, come noto, nasce dalla volontà del legislatore di assicurare ai dipendenti delle imprese non coperte dalle norme in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività per cause previste dalla normativa in materia di Cigo o Cigs.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari di tale previsione, in particolare, la citata circolare n. 100/14, al punto 3 ha specificato che: “in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”.
Proprio su tale aspetto, l’Istituto è intervenuto nuovamente, con l’allegato messaggio n. 6897/14 e la relativa tabella, in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
In particolare, con riferimento al sistema associativo, si rileva che sono escluse le aziende aventi codice Ateco 2007, n. 94.11.00, riconducibile alle attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro.
17491-Tabella_Fondo_solidarieta pdf.pdfApri
17491-Messaggio Inps n. 6897 -2014.pdfApri