Non è di per sé, causa di esclusione la costituzione di raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante. L’eventuale esclusione da parte della stazione appaltante non potrà mai essere automatica, poiché questa deve accertarsi che la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza.
Questo, in sintesi, il contenuto del Comunicato del Presidente dell’ANAC, Autorità Nazionale anticorruzione, che il 3 settembre u.s. ha voluto chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012 “Bando – tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”.
Nella citata determinazione n. 4, la soppressa Autorità di vigilanza aveva dettato alcune condizioni in merito alla possibilità di escludere i concorrenti riuniti in raggruppamento, qualora fossero presenti connotazioni “macroscopicamente” anticoncorrenziali, ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, al pari dell’art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287.
Si noti che prima della determinazione dell’Autorità, l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Sent. TAR Lazio, nn. 03558/2013 e 03811/2013), anche riprendendo una segnalazione dell’AGCM (AGCM AS251 del 7 febbraio 2003), aveva approfondito, con risultati incerti, la compatibilità tra il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 46 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), e le regole poste a tutela della concorrenza; ciò al fine di consentite alle stazioni appaltanti l’inserimento nel bado di gara della c.d. “clausola antitrust”, volta a proibire/limitare la partecipazione in RTI di imprese che possedessero autonomamente i requisiti di partecipazione alla gara “sovrabbondanti”.
L’Anticorruzione nel condividere l’apertura verso raggruppamenti sovrabbondanti, ha tuttavia chiarito che permane in capo alla stazione appaltante l’onere di “valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto.”
17518-Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014.pdfApri