• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Ciucci a Milano Finanza: pagare le imprese e garantire investimenti. Le priorità per la legge di bilancio
            12 Settembre 2026
          • ANAC: indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie di qualificazione nei bandi di gara
            11 Settembre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Forniti dal Ministero del Lavoro alcuni chiarimenti relativi alla concessione e proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga – Ministero Lavoro Circolare n. 19/14

12 Settembre 2014
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Con la circolare n. 19/14, di cui si allega copia, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67 della L. n. 92/12 ed al relativo decreto attuativo n. 83473/14, pubblicato il 4 agosto scorso.

Fermo restando che le nuove disposizioni in materia sono applicabili agli accordi sottoscritti, in sede Regionale e/o in sede Governativa, dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto (4 agosto 2014), la nota in oggetto conferma che le priorità d’intervento dovranno essere individuate in sede territoriale dagli accordi quadro e dalle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Per ciò che concerne la Cassa integrazione guadagni in deroga, con riferimento al possesso del requisito soggettivo relativo all’anzianità di servizio del lavoratore (apprendista e lavoratore somministrato compreso), ovvero 8 mesi per il 2014 e 12 per il 2015 (previgentemente 3 mesi), il Ministero chiarisce che tale previsione è applicabile alle prestazioni concesse in base ad accordi sottoscritti successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 83473/14.

La richiesta d’intervento della Cassa in deroga potrà interessare solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile; rientrano in tale ambito, chiarisce il dicastero, anche i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del medesimo codice.

Il trattamento in deroga potrà essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per cause imputabili a:

– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
– situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
– crisi aziendali;
– ristrutturazione o riorganizzazione.

È confermata, pertanto, l’esclusione dell’intervento della Cassa integrazione in deroga nei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa.

In relazione alle modalità di presentazione delle domande, le istanze devono essere presentate, corredate dal testo dell’accordo sindacale, in via telematica all’INPS e alla Regione entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario; in caso contrario, il trattamento sarà concesso dall’inizio della settimana anteriore alla presentazione della domanda.

Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell’INPS, fermo restando ii termine di presentazione dell’istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse dalle aziende secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell’emanazione del medesimo.

In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

Nel caso gli Accordi siano sottoscritti in sede governativa, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell’INPS, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione, utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it – Area lavoro – ammortizzatori sociali – concessioni in deroga e/o normative speciali.

Anche nel caso di Accordi sottoscritti in sede governativa, in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

Dopo aver rappresentato con uno specchietto riepilogativo la durata massima del trattamento in deroga relativo agli anni 2014 e 2015 (per le imprese soggette alla disciplina in materia di Cig e Fondi di solidarietà 11 mesi nell’arco di un anno con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2014 e 5 mesi con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2015), il Ministero ha confermato che, per le aziende a cui è stato autorizzato un periodo di Cig in deroga, sussiste l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento medesimo.

Infine, sempre con riferimento agli interventi di Cassa in deroga, la nota ministeriale conferma chiaramente che i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e Fondi di solidarietà devono essere ammessi “in via prioritaria” ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, “ove ne sussistano le condizioni di accesso”.

 

17529-Ministero del Lavoro-circolare 19_2014.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro