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È iniziato, in Commissione Ambiente, l’iter legislativo del decreto legge con l’illustrazione da parte del Relatore, dei molteplici contenuti del provvedimento. Il testo prevede, tra l’altro, norme in materia di: infrastrutture, lavori pubblici, ambiente, edilizia, fiscalità e lavoro.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 133/2014 Sblocca Italia: avviato l’esame alla Camera dei Deputati

19 Settembre 2014
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E’ all’esame della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, in sede referente, in prima lettura, il decreto legge 133/2014 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (DDL 2629/C Relatori On. Chiara Braga del Gruppo parlamentare PD).
Nella seduta del 18 settembre u.s. si è svolta la discussione generale sui contenuti del provvedimento, con l’illustrazione del Relatore (v. allegato), al termine della quale è stato deciso lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni preliminari per approfondimento dei contenuti.
 
Tra le numerose misure previste nel testo si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
IN MATERIA ECONOMICA E DI OPERE PUBBLICHE:

Sblocco degli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina e sugli aeroporti di interesse nazionale (articolo 1)
Viene disposto che l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A sia nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina, per la durata di due anni dall’entrata in vigore del decreto.
Viene, altresì, stabilito che, per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all’art. 698 del Codice della navigazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, siano approvati i contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.
 
Concessioni relative a infrastrutture strategiche (articolo 2)
Viene disposto a modifica dell’art. 174 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti pubblici), che, in caso di sviluppo del progetto per stralci funzionali, il bando di gara possa prevedere la caducazione della relativa concessione, con conseguente possibilità per il concedente di rimettere a gara la concessione, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.
Viene, altresì, prevista l’applicazione delle disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione di cui all’art. 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del DL 69/2013, convertito dalla L 98/2013, agli interventi in finanza di progetto già dichiarati di pubblico interesse.
 
Sblocco di opere cantierabili (articolo 3)
Vengono destinate risorse pari a 3.890 milioni di euro, per gli anni dal 2013 al 2020, ad incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DL 69/2013, convertito dalla L 98/2013, da assegnare al finanziamento di opere pubbliche individuate come prioritarie, appaltabili e cantierabili, espressamente individuate nel testo.
 
Misure di semplificazione per le opere incompiute e patto di Stabilità (articolo 4)
Introdotta la possibilità, per favorire la realizzazione di opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dal 2 al 14 giugno 2014, di riconvocare  la Conferenza di servizi funzionale al riesame dei pareri ostativi. Prevista, in caso di mancato perfezionamento del procedimento, la facoltà di ricorrere alla cabina di regia di Palazzo Chigi.
I pagamenti connessi alle opere segnalate potranno essere esclusi dal patto di stabilità, fino ad un massimo di 250 milioni di euro per il 2014, a seguito di un’istruttoria a cura degli uffici della Presidenza da concludere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto che accerti determinati requisiti ivi indicati.
Viene, altresì, riconosciuta l’esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale, sostenuti dagli enti locali dopo l’entrata in vigore del decreto. L’esclusione opera fino a un massimo di 300 milioni e vale per gli anni 2014 (200 milioni) e 2014 (100 milioni).

Ricostruzione in Abruzzo (articolo 4, comma 7)
Viene rifinanziata con 250 milioni per il 2014 l’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo.

Concessioni autostradali (art. 5)
Viene previsto che i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria, nel rispetto dei principi dell’Unione europea. A tal fine, il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il predetto piano deve assicurare l’equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali.
Vengono, altresì, dettate disposizioni per l’affidamento dei lavori, nonché dei servizi e forniture con riferimento al Dlgs 163/2006 (Codice Appalti).
 
Rischio idrogeologico e risorse idriche (articolo 7)
In particolare, viene disposto, a partire dalla programmazione 2015, che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal ministero dell’Ambiente che definisce la quota di cofinanziamento regionale. L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico. Per quanto concerne la realizzazione dei lavori, viene previsto che per le attività di progettazione ed esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico i presidenti delle Regioni, nell’ambito dei poteri fissati dal Dl 91/2014 convertito dalla L116/2014, possono avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica.
Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione, entro il 30 settembre il Governo potrà attivare i suoi poteri sostitutivi secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della L 131/2003, anche nominando appositi commissari.
Viene, altresì, istituito presso il ministero dell’Ambiente un Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e finanziato mediante revoche di risorse già stanziate ma per quali non siano stati assunti atti giuridicamente rilevanti.
Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, è assegnata alle Regioni, previa istruttoria del Ministero dell’ambiente di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua.
 
Lavori di estrema urgenza (articolo 9)
Vengono previste, in funzione dell’importo dei lavori da realizzare, deroghe al Codice Appalti per interventi considerati “di estrema urgenza”, sulla base di una ricognizione effettuata dalla stazione appaltante che ne certifichi “l’indifferibilità”, relativi alla manutenzione delle scuole, ad opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
 
Patrimonializzazione delle imprese (art. 15)
Viene istituito il Fondo per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo che necessitino di adeguata patrimonializzazione. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale a favore delle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.
L’operatività del Fondo – sottoscritto da investitori istituzionali e professionali – è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro.
 
Operatività della Cassa depositi e prestiti (articolo 10)
Novellando l’art. 5 del DL 269/2003, convertito dalla L 326/2003, viene prevista la possibilità per la CDP S.p.A. di erogare finanziamenti a favore di soggetti privati per il compimento di operazioni in settori di interesse generale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, nonché a favore di iniziative di pubblica utilità volte anche alla promozione del turismo, dell’ambiente e dell’efficientamento energetico.
Viene, altresì, estesa la possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte o previste da CDP e rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell’Economia e delle finanze e la CDP la disciplina relativa ai criteri, modalità operative, durata e remunerazione della stessa.
 
Defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto (articolo 11)
Apportando alcune modifiche all’art. 33 del DL 179/2012, convertito dalla L 221/2012, viene ridotta (da 200) a 50 milioni di euro la soglia minima del valore delle opere infrastrutturali realizzate in project financing, che danno diritto al credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera, nonché all’esenzione dal pagamento del canone di concessione.
Tali agevolazioni si applicheranno per tutte le infrastrutture previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche che non superino il valore complessivo di 2 miliardi di euro.
 
Overdesign (art. 14)
Viene disposto che la richiesta di modifiche progettuali delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo, debbano essere accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di sovraccosti e relativi tempi di attuazione.
 
IN MATERIA DI AMBIENTE:

Terre e rocce da scavo (articolo 8)
Viene demandato ad un decreto del presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il riordino e la semplificazione  della disciplina delle terre e rocce da scavo, seguendo quattro principi: coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per garantire, in particolare, la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; l’indicazione esplicita delle norme abrogate; la proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare; il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dall’Ue ed in particolare dalla direttiva 2008/98/UE.
 
Comprensorio Bagnoli-Coroglio (articolo 33)
Vengono ricondotte alla competenza esclusiva statale le disposizioni sulla disciplina del procedimento di bonifica e sul trasferimento delle aree, nonché quelle sul procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana e dettate norme per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del comprensorio dell’ex sito industriale di Bagnoli – Coroglio. Al predetto programma sono preposti un Commissario Straordinario del Governo e un Soggetto attuatore, anche ai fini dell’adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. 
 
Bonifiche (articolo 34)
Vengono disposte numerose modifiche al D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) per accelerare le procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, con riguardo sia alla fase di progettazione, che all’aggiudicazione ed esecuzione degli interventi.
 
 
IN MATERIA EDILIZIA E FISCALE:
 
Semplificazione in edilizia privata (art. 17)
Viene novellato il Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia privata) al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico di cittadini e imprese, ed in particolare:
-vengono ricompresi nella “manutenzione straordinaria” e sottoposti a “comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato ” (CILA) gli interventi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari a condizione che non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
–riduzione del contributo di costruzione, in misura non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto per le nuove costruzioni, per interventi di ristrutturazione, recupero e riuso di immobili dismessi o in via di dismissione;
-viene ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d’uso, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, anche in aree industriali dismesse,  previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico”;
– viene disposto che lo strumento attuativo preveda per le trasformazioni urbane complesse, di cui all’allegato IV, Parte Seconda, numeri 7 e 8 del Dlgs 152/2006, che il contributo sia dovuto solo relativamente al costo di costruzione e che le opere di urbanizzazione siano messe in carico all’operatore privato che ne resta proprietario“;
-previsto l’obbligo di accordare la proroga dei termini per inizio e ultimazione dei lavori quando non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria poi rilevatesi infondate.
Altre norme riguardano, tra l’altro, la possibilità, ad alcune condizioni, di realizzare mediante SCIA le varianti a permessi di costruire; l’introduzione del permesso di costruire convenzionato, nonché la previsionedel “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” con le relative modalità di funzionamento.
 

Incentivazione investimenti abitazioni in locazione (articolo 21)
Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari residenziali da destinare alla locazione, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione è riconosciuta all’acquirente (persona fisica non esercente attività commerciale), una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo di spesa di 300.000 euro.
L’immobile, in particolare, dovrà essere locato per almeno otto anni, appartenere alla classe energetica A o B e non essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta in cui avviene la locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Il canone di locazione applicabile non deve essere superiore al: “canone concordato” di cui alla L 431/1995; al “canone convenzionato” di cui al DPR 380/2001; al “canone speciale” di cui alla L 350/2003.
Ulteriori modalità attuative delle norme sono demandate ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
Disciplina contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili – rent to buy (articolo 23) 
Viene disciplinata civilisticamente la fattispecie del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, che prevede l’immediata concessione del godimento dell’immobile con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato. In particolare, viene previsto che tale contratto sia trascritto ai sensi dellart.2643 , comma 1, numero 8, del Codice civile e che si risolva in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
Previste, altresì, norme sul divieto di procedere alla stipula dell’atto se non in presenza di determinate condizioni di cui al Dlgs 122/2005.
 
Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni (articolo 18)
Ad integrazione del dispositivo di cui all’art. 79 della L. 392/1978, viene prevista la possibilità, per le locazioni ad uso non abitativo con canone annuo superiore a 150 mila euro, di concordare termini e condizioni in deroga alle disposizioni della legge stessa.
 
Imposta di bollo per canoni da locazione (articolo 19)
Viene stabilito che la registrazione dell’atto con cui le parti dispongano esclusivamente la riduzione del canone di locazione sia esente dalle imposte di registro e di bollo.
 
Regime delle SIIQ (articolo 20)
Intervenendo su alcune disposizioni della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), viene riformata la disciplina relativa alle SIIQ (Società d’Investimento Immobiliare Quotate), in particolare, ridefinendone i requisiti partecipativi e adeguando la normativa fiscale a quella dei Fondi d’investimento immobiliare.
 
Partecipazione comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio (articolo 24)
Per incentivare interventi di riqualificazione urbana viene previsto che i Comuni possano definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, riguardanti la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia degli interventi i Comuni possono stabilire la concessione di un esenzione o una riduzione, per un periodo di tempo limitato, dei tributi locali inerenti alle attività svolte.
 
Semplificazione amministrativa e accelerazione procedure in materia di beni culturali (articolo 25)
In particolare, con una norma di modifica della L.241/90 viene stabilito che tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale. A modifica dell’art.146, comma 9, del D.Lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, viene previsto, inoltre, che, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
 
Valorizzazione immobili demaniali inutilizzati (articolo 26)
Viene riconosciuto all’accordo di programma di cui al D.Lgs 267/2000, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, il titolo di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell’accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell’immobile anche attraverso il cambio di destinazione d’uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo diversa ipotesi di utilizzo già finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituirà titolo per l’Agenzia del demanio per procedere alla alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie.
 
 
IN MATERIA FINANZIARIA:
 
Finanza delle regioni (articolo 42)
Vengono differiti, in particolare, al 15 ottobre 2014, i termini per la cessione di spazi di patto di stabilità interno tra le Regioni di cui all’art.1, comma 517, L.147/2013, nonché quelli per il patto di stabilità verticale di cui all’art.1, comma 140, L.220/2010 (cessione di spazi finanziari dalla Regione agli enti del territorio).
 
Fondo rotazione stabilità enti territoriali (articolo 43)
Viene disposto, tra l’altro, che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs 267/2000, possano prevedere, tra le misure necessarie per il ripiano del disavanzo e il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione, ad essi attribuibili, per assicurare la stabilità degli enti territoriali (art.243-ter D.Lgs 267/2000).
 
Potere sostitutivo nell’utilizzo dei Fondi europei (articolo 12)
Vengono attribuiti al Presidente del Consiglio poteri ispettivi e di monitoraggio, nonché sostitutivi in caso di inerzia, ritardo o inadempimento da parte delle amministrazioni responsabili, per l’attuazione di piani, programmi e interventi cofinanziati dall’UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, con la possibilità di definanziare e riprogrammare le risorse non impegnate, anche attribuendole ad altro livello di Governo.
 
IN MATERIA DI LAVORO:
 
Ammortizzatori sociali (articolo 40)
Viene incrementato per il 2014 il Fondo per l’occupazione e la formazione per un importo pari a 728 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e sono previste apposite norme di copertura degli oneri finanziari derivanti.
 
ULTERIORI NORME RIGUARDANO:
-individuazione con  Dpcm delle opere di pubblica utilità da finanziare tramite i fondi Inail;
-aggiornamento con decreto interministeriale del sistema incentivi di cui al comma 154 art. 1 della L 147/2013 per agevolare l’accesso ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;  
– misure a favore dei project bond;
-pianificazione strategica della portualità;
-agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda larga;
-promozione del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti;
– emanazione di un apposito DPCM per definire le condizioni di esercizio dei c.d. “condhotel”.
 
Il decreto-legge scade l’11 novembre 2014.
 
Si allega l’illustrazione del Relatore al provvedimento.
 
Si vedano le news dell’Area Fiscalità del 16 settembre 2014, dell’Area Opere Pubbliche del 18 settembre 2014,  dell’Area Mercato Privato del 19 settembre 2014 e del Centro Studi del 23 settembre 2014

17593-Illustrazione del provvedimento.pdfApri
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