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Esaminato, in particolare, in secondo esame preliminare, il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 29 del 19 settembre 2014

22 Settembre 2014
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 settembre u.s., n. 29, ha esaminato in secondo esame preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento, ora torna al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il testo esaminato ha recepito alcune condizioni contenute nel primo parere delle Commissioni parlamentari.
Il decreto prevede, tra l’altro:
 
Dichiarazione precompilata
L’introduzione della dichiarazione precompilata, a partire dal 2015, per circa 30 milioni di contribuenti (lavoratori dipendenti e pensionati).
Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:
  • direttamente on line tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • conferendo apposita delega a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.
Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati eventuali ulteriori sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Il contribuente può accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i CAF e i professionisti abilitati. Accogliendo il parere della Commissione finanze della Camera è stato disposto che,  in caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente,  non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi. In caso, invece, di modifiche effettuate direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale), che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non si applicano le esclusioni dal controllo formale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata (oneri deducibili, detraibili ritenute). Recependo il parere delle Commissioni parlamentari è stato stabilito che la responsabilità dei CAF per visto infedele sia esclusa quando lo stesso visto sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.
Viene demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, la razionalizzazione del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF ed i professionisti abilitati, senza incremento di oneri per i contribuenti e per il bilancio dello Stato.
 
Addizionali IRPEF
Il decreto contiene anche una serie di disposizioni volte a semplificare la gestione delle addizionali regionali e comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Innanzitutto, è previsto l’invio dei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale al Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale. Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale (1° gennaio) ed è inoltre previsto che l’acconto dell’addizionale regionale sia determinato sulla base della stessa aliquota deliberata per l’anno precedente. Infine, saranno stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l’individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni.
 
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha deliberato la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
 
– Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 18/07/2014 “ Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”;
– Legge Regione Calabria n. 13 del 21/07/2014 “ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme  per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)”.
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