E’ all’esame della Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, in prima lettura, il decreto legge 132/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (DDL 1612/S – Relatore Sen. Giuseppe Luigi Cucca del Gruppo PD).
Il provvedimento, composto di 23 articoli, reca disposizioni attinenti tra l’altro:
-l’eliminazione dell’arretrato civile e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti. Le cause che consentono il trasferimento non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e non deve ancora essere assunta la decisione;
-la procedura di negoziazione assistita da un avvocato volta al raggiungimento di un accoro conciliativo senza adire il giudice e che, anche in questo caso, non deve riguardare diritti indisponibili. In particolare, viene disciplinata la conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro, prevedendo che quando l’accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, non si applicano le disposizioni dell’articolo 2113 del codice civile per il quale le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide. Per effetto di detta norma, quindi, questo tipo di conciliazione è equiparato alla conciliazione giudiziale, a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione, a quella disciplinata dai contratti collettivi e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
– la funzionalità del processo civile di cognizione;
-norme per la tutela del credito e la semplificazione del processo di esecuzione forzata. In particolare, si interviene sulla disciplina del tasso di interesse legale durante la pendenza della lite, disponendo che se le parti non ne hanno determinato la misura, da quanto ha inizio un procedimento la misura dello stesso deve considerarsi pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
-l’organizzazione degli uffici giudiziari.
Il decreto legge scade l’11 novembre 2014.