E’ all’attenzione delle Commissioni Finanze del Senato e della Camera dei Deputati lo Schema di D.Lgs. recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99- bis, Relatori Sen. Gianluca Rossi e On. Ernesto Carbone del Gruppo PD) trasmesso dal Governo alle Camere per il secondo parere, come previsto dalla legge 23/2014 (delega fiscale).
Il testo, dopo essere tornato all’esame del Consiglio dei Ministri e riformulato con l’accoglimento di parte dei rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari nel corso del primo esame, è stato inviato nuovamente in Parlamento con evidenziate le modifiche che non sono state ritenute accoglibili dall’Esecutivo (per la posizione dell’ANCE sul primo testo inviato alle Camere si veda la notizia del 23 luglio 2014).
Nello specifico, in una nota preliminare allo Schema vengono riportate le condizioni ed osservazioni parlamentari non accolte dal Governo, con relativa motivazione, tra cui in particolare, le seguenti.
– la condizione espressa dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in cui veniva chiesta (come auspicato dall’ANCE), l’esclusione dell’applicazione della previsione di cui all’art.33 dello Schema che modifica il regime IVA delle cessioni delle case di abitazione, per le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione alla data di entrata in vigore del provvedimento. In proposito viene rilevato che la richiesta non è stata ritenuta accoglibile in quanto “comporterebbe una discriminazione tra immobili aventi le stesse caratteristiche, non condivisibile”;
– l’osservazione della Commissione Finanze del Senato che ha suggerito di valutare l’opportunità di elevare la soglia minima per l’esonero della presentazione di idonea garanzia per i rimborsi IVA e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso (art.13 dello Schema che riformula l’art.38-bis del DPR 633/72). Al riguardo, viene evidenziato che la norma come formulata è stata predisposta “al fine di tener conto della procedura d’infrazione ed è stata già sottoposta all’esame della Commissione Europea”.
Tra le modifiche suggerite dalle Commissioni parlamentari ed accolte dal Governo si evidenzia, invece, l’abrogazione, come auspicato dall’ANCE, della previsione normativa (art. 35, commi 28, 28 bis e 28 ter del DL 223/2006, convertito nella L.248/2006) sulla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto.
Viene, altresì, previsto a modifica dell’art. 29 del DLgs 276/2003 che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori , qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del DPR 600/73, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
Al fine inoltre di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali, in materia di ritenute ai sensi del DPR 600/73 con cadenza mensile, viene disposto che l’INPS rende disponibile all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso.
Lo Schema dopo l’espressione del secondo parere delle Commissioni parlamentari, da rendersi entro il prossimo 16 ottobre, tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Si vedano precedenti del 10 luglio 2014 e dell’8 agosto 2014