Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 novembre u.s., n.37, ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
– in via definitiva il decreto legislativo su composizione, attribuzione e funzionamento delle nuove commissioni censuarie, primo passo per la riforma del catasto. Il d. lgs. attua l’articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma fiscale).
Le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli ambiti territoriali indicati nell’allegato al decreto) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore” (vedi Allegato).
Alle commissioni censuarie locali, che si devono insediare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune.
La Commissione censuaria centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati. Inoltre la Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.
Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale sono articolate in tre sezioni: una competente in materia di catasto dei terreni, una competente in materia di catasto urbano e un’altra specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (il numero delle sezioni può essere modificato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione allo stato di attuazione della riforma del catasto).
La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
La Commissione censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell’Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell’Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell’Economia sulla base delle designazioni pervenute dall’Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.
Il decreto legislativo fissa i motivi di incompatibilità per i componenti delle commissioni censuarie: non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità;
– alcune disposizioni urgenti, tra cui, un provvedimento di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali, che si pone l’obiettivo di meglio specificare gli ambiti di applicazione e coperture di norme già emanate o che entreranno in vigore contestualmente al decreto legge stesso.
E’ stato, inoltre, deliberato il via libera alla realizzazione di tre progetti infrastrutturali per la creazione di: un porto turistico ad Otranto (Lecce), un’attività turistico-ricettiva in località Pian della Monaca, nel Comune di San Cesareo (Roma), nonché la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentate da biomasse legnose, nel comune di Fossato di Vico (Perugia).
Il Consiglio ha, altresì, accolto la nomina di alcuni Sottosegretari.
Successivamente è stato fornito l’aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma. Rispetto al precedente Consiglio dei Ministri del 30 ottobre, vi sono 12 provvedimenti in meno da adottare, di cui 3 relativi al Governo Renzi e 9 riferiti ai Governi Monti e Letta. Lo stock dei decreti riferiti ai precedenti esecutivi è ora a 433.
Il Consiglio ha, infine, esaminato dodici leggi delle Regioni e delle Province Autonome, nell’ambito delle quali ha deliberato la non impugnativa, in particolare, delle seguenti leggi:
– Legge Provincia Trento n. 8 del 26/09/2014 ; “Modificazioni della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, relative all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e della legge provinciale di contabilità 1979, relative alle operazioni di cessione dei crediti”;
– Legge Regione Veneto n. 29 del 25/09/2014 ; “Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 “Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali”;
– Legge Regione Lombardia n. 26 del 01/10/2014 ; “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”;
– Legge Regione Toscana n. 54 del 29/09/2014 “Contributi straordinari in favore della popolazione e degli enti locali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 21 – 22 luglio e 19 – 20 settembre 2014”.