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La legge europea 2013 – bis modifica il Testo unico sulla sicurezza stabilendo che in caso di nuova impresa il datore di lavoro deve dare immediata evidenza e comunicazione dell’adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Valutazione dei rischi: l’adempimento degli obblighi deve essere immediatamente evidenziato

11 Novembre 2014
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La legge n. 161/2014, cosiddetta legge europea 2013-bis, ha apportato modifiche agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza, in merito alla valutazione dei rischi.
Le modifiche sono state introdotte a seguito della procedura d’infrazione n. 2010/4227 aperta a livello europeo nei confronti dell’Italia, per la violazione dell’articolo 9 della direttiva 89/391/CEE.
Il testo dell’articolo 28, comma 3-bis, del Testo unico – che prevede l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività – è integrato con i seguenti periodi:
“Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Il testo dell’articolo 29, comma 3 – che prevede che la valutazione dei rischi sia immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza, che siano conseguentemente aggiornate le misure di prevenzione, e che il relativo documento sia rielaborato entro 30 giorni dalle causali – è integrato con i seguenti periodi:
“Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
Si ricorda che gli obblighi sopra citati di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, dell’articolo 28 del Testo unico, sono i seguenti:
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Comma 3 – Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
 
In allegato il testo dell’articolo in esame della legge europea 2013 – bis (articolo 13). Tale legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014.
 

18255-Estratto Legge 161_2014.pdfApri
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