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Il disegno di legge, collegato alla manovra economica 2014, contiene, tra l’altro, misure per incentivare il ricorso agli appalti verdi e l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo. Previste, altresì, disposizioni sui criteri ambientali minimi negli appalti pubblici e la delega al Governo in materia di inquinamento acustico.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL green economy: approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati

17 Novembre 2014
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (DDL 2093/C), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente.
 
Il provvedimento che nel corso dell’iter legislativo ha subito numerosissime modifiche con la conseguente sostituzione del titolo delle rubriche, prevede tra i sui contenuti, in particolare, le seguenti disposizioni:
 
Ricorso agli appalti verdi
-Viene novellato l’art. 75 del Codice Appalti (Dlgs 163/2006) sulla garanzia a corredo dell’offerta, disponendo per i contratti relativi a lavori, servizi o forniture che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Viene, altresì, disposta una riduzione del 15% della garanzia, e del suo eventuale rinnovo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o Carbon footprint di prodotto, in conformità agli standard ISO 14000.
-Viene modificato l’art. 83del Codice Appalti aggiungendo tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
·       il possesso di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni del contratto stesso;
·       i consumi di energia e risorse naturali, le emissioni inquinanti e i costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione. In caso di previsione di tale ultimo criterio, il bando deve indicare i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita inclusa la fase di smaltimento e di recupero.
-Viene attribuito carattere preferenziale alla registrazione EMAS e alla richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, con particolare riferimento alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
-Viene modificato l’art. 7 del Codice Appalti, aggiungendo tra i compiti dell’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei “Criteri Ambientali Minimi”- disciplinati nei decreti ministeriali attuativi del decreto del Ministro dell’Ambiente 11 aprile 2008 – e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP). Viene, altresì, modificato l’art. 64, comma 4-bis, del Codice Appalti prevedendo che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l’integrazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui ai predetti decreti attuativi.
-Viene, altresì, disciplinata con l’introduzione di un apposito articolo nel Codice Appalti, l’applicazione – nell’ambito delle categorie individuate dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP), di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente del 11 aprile 2008 – dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, appositamente elencati nelle disposizioni del testo. In particolare, la norma prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di inserire, nei documenti di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP. Viene disposto che tali obblighi si applicano anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.
Viene, inoltre, precisato che le pubbliche amministrazioni destinatarie dei predetti obblighi provvedano a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i suddetti criteri, nonché i soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento degli stessi.
 
Incentivi per acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo”
-Viene prevista la possibilità di stipulare accordi di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo tra il Ministero dello Sviluppo, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, e i seguenti soggetti: imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo con priorità per i beni provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti; enti pubblici; soggetti pubblici o privati; associazioni di categoria comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione e riciclaggio; associazioni di volontariato; soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa al produttore.
Gli accordi avranno ad oggetto, in particolare, l’erogazione di incentivi in favore di: attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali riciclati, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti; attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013.  Al riguardo, viene demandato ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, l’individuazione delle percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per beneficiare dei predetti incentivi. Al riguardo viene chiarito che la presenza di percentuali di riciclato può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti.
-Vengono dettate una serie di disposizioni per l’impiego – nelle gare di appalto per l’incremento dell’efficienza energetica degli istituti scolastici e degli ospedali – di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 e dei requisiti acustici riportati in un apposito allegato. Per tali gare di appalto, e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l’applicazione di punteggi premianti per l’utilizzo di materiali “post consumo”, le cui percentuali saranno stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara, delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali “post consumo” che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pretrattamento.
 
Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico
-Sono previste disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o demolizione, da parte dei Comuni, di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. A tal fine viene autorizzata la spesa, per l’anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro.
-Viene, altresì, previsto che il Ministro dell’Ambiente presenti una relazione al Parlamento sull’attuazione di tali interventi indicando i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.
-Modificando l’art. 54, comma 1, del D.Lgs 152/2006 in materia di difesa del suolo, viene disposto, tra l’altro, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento siano soppresse le Autorità di bacino di cui alla L 183/1989. Viene, altresì, previsto che gli enti competenti provvedano alla predisposizione del Piano di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico e del conseguente Programma generale di manutenzione delle aste fluviali, contenente le azioni e gli interventi di sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d’acqua.
 
Siti di interesse comunitario (SIC)
Viene stabilito, nell’ambito delle procedure relative ai siti di interesse comunitario, di cui all’art. 2, comma 1, lettera m), del DPR n. 357/1997 – fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di riservarsi la competenza esclusiva – che i Comuni con più di 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, effettuino le valutazioni di incidenza di alcuni interventi minori (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) e che l’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva di tali interventi provveda entro il termine di 60 giorni. Viene, altresì, previsto che l’acquisizione preventiva della valutazione di incidenza, da parte dell’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva, riguardi esclusivamente i piani, e non anche gli interventi.
 
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico
Vengono dettate norme di delega al Governo in materia di inquinamento acustico, per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE, 2006/123/CE e il regolamento (CE) 765/2008.
In particolare, viene prevista l’adozione, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili (art.2, comma 1, lett. c) e d) della L.447/95).
Tra i numerosi criteri di delega, viene disposta la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (procedura d’infrazione 2013/2022).
(Analoga disposizione, ma con delega a 18 mesi anziché 24 è contenuta nella legge 161/2014 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata nella GU numero 261 del 10 Novembre 2014).
 
Green Communities
Viene prevista la promozione, da parte della Presidenza del Consiglio, della Strategia nazionale delle “Green Communities” volta ad individuare il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali di cui dispongono (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile in alcuni specifici campi tra cui: costruzione e gestione “sostenibile” del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; efficienza energetica e integrazione “intelligente” degli impianti e delle reti; sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production).
 
Comitato per il capitale naturale
Viene istituito il “Comitato per il capitale naturale” con la funzione di promuovere, da parte degli enti locali, l’adozione di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell’attuazione, efficacia ed efficienza delle politiche e delle azioni messe in campo dall’ente, nonché dello stato dell’ambiente e del capitale naturale. In particolare, il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle numerose sperimentazioni in tal senso fatte dagli enti locali sulla base di cofinanziamenti europei.
 
Il provvedimento prevede, altresì, disposizioni volte a disciplinare: la corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici; l’istituzione del fondo di garanzia delle opere idriche; il trasferimento al Ministero dell’ambiente delle funzioni dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti; l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione della quantità dei rifiuti non riciclati; l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
 
Sul provvedimento, già collegato alla manovra economica 2014, nel corso dell’iter, ne è stato chiesto il “collegamento” anche nell’ambito della manovra per il 2015.
 
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
Si veda precedente del 25 marzo 2014.
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