Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in caso di dimissioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre non sono tenuti al preavviso esclusivamente qualora le stesse siano presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegato interpello n. 28/2014, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c..
In risposta al quesito se il disposto in esame attenga le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno, il dicastero ha precisato che, sebbene la disposizione riguardi l’articolo 55 nel suo complesso, deve intendersi riferita solo all’ipotesi di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, operata dalla legge n. 92/12 (art. 4, comma 16) riguardano, infatti, esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse, volta a salvaguardare maggiormente la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.
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