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Dichiarate in parte non fondate e in parte inammissibili le censure sollevate dal Governo alla nuova legge sul piano casa del Veneto

Archivio, Edilizia e territorio

Piano casa Veneto: respinta l’impugnazione del Governo

21 Novembre 2014
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La Corte Costituzionale con la sentenza del 20 novembre 2014, n. 259 ha respinto l’impugnazione che il Governo aveva fatto nei confronti della Legge regionale del Veneto n. 32/2013 con cui erano state apportate delle modifiche e integrazioni alla Legge regionale n. 14/2009 (cd . Piano casa).
 
In particolare sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate le censure di illegittimità costituzionale sugli articoli 7, comma 1, 10, comma 6 e 11, commi 1 e 2 della Lr 32/2013.
 
Secondo il Governo gli articoli 7, comma 1 e 10, comma 6 della citata legge, incentivando la demolizione di edifici siti in alta pericolosità idraulica ed idrogeologica con la contestuale ricostruzione in zone territoriali omogenee non pericolose, violavano l’art. 117, 2 comma, lettera s) della Costituzione in quando andavano a ledere la potestà legislativa statale in materia di tutela ambientale e dell’ecosistema.
 
Relativamente, invece, all’art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, era stato contestato che tali disposizioni eliminando l’obbligo per gli interventi di ristrutturazione edilizia di rispettare la sagoma esistente senza specificare l’esclusione per gli immobili sottoposti a vincoli di cui al Dlgs 42/2004, violavano da un lato i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio e dall’altra la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali.
 
In entrambi casi la Corte ha respinto le censure sollevate. La prima delle due questioni (art. 7, comma 1 e 10 comma 6) è stata dichiarata inammissibile in quanto le motivazioni alla base del ricorso erano “poco chiare e non sufficientemente motivate”.
 
Con riferimento, invece, alle modifiche in tema di ristrutturazione edilizia è stato da un lato evidenziato che le stesse erano in linea con la normativa statale che, a seguito dell’intervento legislativo apportato dalla Legge 98/2013, ha eliminato per la ristrutturazione edilizia il rispetto della sagoma di modo che le disposizioni regionali sono da considerare come attuative della norma statale.
 
Inoltre il silenzio della legge regionale in merito alle esclusioni previste dalla normativa statale per la qualificazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia in caso di modifica della sagoma è stato interpretato dalla Corte come vigenza comunque della disposizione statale di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 e come, pertanto, l’obbligo del rispetto della sagoma nelle ristrutturazioni aventi ad oggetto beni vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 è necessariamente operativa anche in ambito regionale.
Si evidenzia, infine, che è stata pubblicata sul BUR del 20 novembre 2014, n. 111 della Regione Veneto la Circolare n. 1 del 13 novembre 2014 con la quale sono state fornite alcune indicazioni sulla normativa regionale 32/2013 al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniformi l’applicazione delle norme di nuova introduzione
 
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale n. 259/2014

18395-Sentenza 259-2014.pdfApri
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