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Il Consiglio di Stato ha stabilito che la riscossione coattiva del contributo di costruzione non pagato, se avviata con rilevante ritardo e in presenza di apposita fideiussione, impedisce l’applicazione delle sanzioni pecuniarie massime

Archivio, Edilizia e territorio

Oneri di urbanizzazione: obbligo di correttezza del comune nella riscossione coattiva

28 Novembre 2014
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L’art. 42 del Dpr 380/2001 disciplina le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione, prevedendo aumenti progressivi del contributo, decorsi centoventi, centottanta e duecentoquaranta giorni dal termine di pagamento previsto dal Comune. Decorso inutilmente il termine di duecentoquaranta giorni, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.
Il Consiglio di Stato con la sentenza della sezione V, 21 novembre 2014, n. 5734 ha stabilito un importante principio su questo tema e cioè che è contrario al dovere di correttezza della pubblica amministrazione – derivante dal principio di imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 Costituzione – il comportamento del Comune che, in caso di ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione, ha applicato la sanzione prevista dall’art. 42 del Dpr 380/2001 (in precedenza art. 3 della Legge 47/1985) e avviato con notevole ritardo la procedura di riscossione coattiva, pur in presenza di polizza fideiussoria consegnata dal titolare del permesso di costruire.
Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha evidenziato:
– il notevole ritardo con cui il Comune ha provveduto a richiedere il pagamento del contributo maggiorato delle percentuali previste dalla legge a titolo di sanzione (circa un anno);
– la mancata escussione della fideiussione alle scadenze dei termini.
La previsione legislativa di sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri concessori si giustifica con la necessità per l’ente locale di disporre tempestivamente delle somme spettanti, considerato l’interesse pubblico alla celere realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione.
Il ritardo con cui il comune ha proceduto alla richiesta di pagamento e l’assenza di tentativi di escussione della fideiussione comportano una evidente violazione del dovere di correttezza che avrebbe dovuto caratterizzate il comportamento del Comune. Quest’ultimo infatti è un soggetto che agisce non per massimizzare il suo profitto, ma per realizzare un interesse pubblico che gli è stato affidato dalla legge e che consiste nella celere realizzazione delle opere di urbanizzazione e quindi nella pronta disponibilità delle somme ad esse relative.
In seguito a queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto di applicare la sanzione soltanto nella misura minima prevista dalla lettera a) dell’art.3, comma 2 della Legge 47/1985 (ora art. 42, comma 2, lett. a), mentre le maggiori sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono state ritenute illegittime, perché il Comune se avesse escusso la fideiussione, avrebbe ottenuto prontamente la somma senza dover applicare alcuna ulteriore sanzione.
 
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 5734/2014

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