Nell’ambito di un question time, svoltosi il 27 novembre u.s. in Aula del Senato, il Ministro dell’Economia e delle finanze, Professor Pier Carlo Padoan, è intervenuto illustrando la posizione del Governo, tra l’altro, in materia di semplificazione fiscale.
Nel ricordare come tale strumento sia considerato un elemento fondante della strategia di riforme del Governo, ha osservato che con il decreto semplificazioni, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte varie misure e che il Governo è fortemente impegnato a completare tutte le componenti della delega fiscale entro i termini previsti.
Ha, inoltre, ribadito che lo Statuto del contribuente è essenziale nell’implementazione di una riforma dell’amministrazione tributaria e fiscale, costituendo un elemento fondante del rapporto di mutua collaborazione che si vuole stabilire fra amministrazione tributaria e cittadini “non solo in generale, ma, per esempio, anche per quanto riguarda i temi di lotta alla evasione fiscale, che è improntata non solo o soltanto sull’aggressività quando questa è indispensabile, ma soprattutto sulla tax compliance”.
Per quanto concerne il maggiore sforzo in tema di semplificazione, il Ministro ha proseguito elencando una serie di interventi su cui oggi è concentrata l’azione del Governo, riguardanti, in particolare:
– la semplificazione della tassazione locale, con l’accorpamento dell’IMU con la TASI e lo studio relativo alla significativa riduzione della complessità delle aliquote deliberate da Comuni, pur preservando la completa autonomia impositiva degli enti locali;
– l’intenzione di estendere l’utilizzo della fatturazione elettronica, di recente introduzione, anche ad altri settori;
– l’avvio della fase di sperimentazione del modello 730 precompilato, confermando che l’inserimento automatico delle spese sanitarie avverrà a partire dal 2016, utilizzando il sistema di tessera sanitaria adeguatamente implementato (art. 1 del D.Lgs 175/2014);
– l’esecuzione dei rimborsi IVA, che avverrà in tempi più brevi e con riduzione degli oneri per i contribuenti (art. 13 del D.Lgs 175/2014);
– l’introduzione di un’unica definizione di abitazione di lusso per l’imposta di registro e l’IVA in caso di compravendita (art. 33 del D.Lgs 175/2014);
– la presentazione della dichiarazione di successione, che non sarà più richiesta nei casi in cui l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta abbia un valore non superiore a 100.000 euro e non comprenda immobili (art. 11 del D.Lgs 175/2014);
– l’obbligo decaduto di inviare all’amministrazione finanziaria la comunicazione dei lavori agevolati per il risparmio energetico che proseguono per più di tre anni d’imposta (art. 12 del D.Lgs 175/2014);
– l’eliminazione della solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore, relativamente al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente riferito al rapporto di subappalto, tramite la quale si alleggerisce un importante onere per le imprese (art. 28 del D.Lgs 175/2014);
– l’aver introdotto lo stesso trattamento ai fini IRPEF e IVA per le spese di rappresentanza, mentre in passato il contribuente doveva tener conto di una doppia soglia ai fini della deducibilità IRPEF e detraibilità IVA (art. 30 del D.Lgs 175/2014);
– il non dovere più aspettare trenta giorni, per chi apre una partita IVA, prima di iniziare ad effettuare le operazioni, rendendo più semplice avviare scambi commerciali nell’ambito dell’Unione europea.
Il Ministro Padoan ha illustrato, altresì, i presupposti oggettivi di applicazione delle disposizioni relative alla cedolare secca per le locazioni nei Comuni colpiti da eventi calamitosi, di cui all’art. 9, comma 2-bis, del DL 47/2014, convertito dalla L 80/2014: “innanzitutto, la stipula di un contratto a canone concordato; in secondo luogo, l’ubicazione dell’immobile oggetto del contratto di locazione nel territorio dei Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. In relazione al quesito relativo all’ambito temporale di applicazione, anche con riferimento ai tempi di emissione del decreto attuativo, la disposizione in esame non prevede un decreto di attuazione e deve considerarsi applicabile per il quadriennio 2014-2017. Possono quindi fruire dell’aliquota agevolata del 10 per cento per gli anni dal 2014 al 2017 anche i contratti di locazione a canone concordato, richiamati dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge, secondo quanto richiesto”.
Vedi resoconto Assemblea del 27 novembre 2014.
18512-Resoconto Assemblea del 27 novembre 2014.pdfApri