Il Tar Toscana con la decisione n. 943 del 30/5/2014 ha ritenuto non fondato il diniego posto da un Comune sulla richiesta di voler adibire uno storico “bar-caffè” a sede di filiale bancaria.
Nel caso di specie la richiesta si fondava sul fatto che la destinazione dell’immobile era comunque quella commerciale già da epoca antecedente al 1942, anno di approvazione della legge urbanistica, e che l’attività bancaria poteva tranquillamente rientrare nel novero delle attività commerciali ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Dal canto suo il Comune non riteneva possibile operare la richiesta variazione per il suo “contrasto con il valore simbolico assunto dal “Caffè” in quanto facente parte di un selezionato elenco di locali con “ ricordi, cimeli e arredi di valore culturale ed artistico per la storia nazionale”.
Ma per i giudici amministrativi il diniego espresso dal Comune per il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, con destinazione commerciale, da sede di un “bar-caffè” storico cittadino, a sede di una filiale bancaria, che sia motivato con esclusivo riferimento al contrasto con il valore simbolico assunto dal “bar-caffè” non è giustificabile. Infatti, l’attività bancaria è da ricomprendersi tra quelle commerciali e, pertanto, non si configura alcuna modifica della destinazione d’uso. Non vi è dubbio, infatti, che l’attività di una banca commerciale rientri a pieno titolo tra le attività svolte da un imprenditore commerciale e che, quindi, sotto il profilo urbanistico, è esercitabile in un immobile con destinazione commerciale.
In Allegato sentenza TAR Toscana 943-2014
18637-TAR Toscana 943_2014.pdfApri