CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 2613/C).
La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in prima deliberazione, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 10
Modificando l’art. 70 Cost., vengono inserite, tra le leggi per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, quelle riguardanti l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, nonché quelle recanti le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
Emendamento 10.49 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene, altresì, previsto che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere anche per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (sulle modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato, nonché per la loro sostituzione), 80, secondo periodo (sull’autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE), e 116, terzo comma (sull’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materie espressamente elencate, tra cui il governo del territorio).
Emendamento 10.114 firma dei Relatori
Articolo 12
A modifica dell’art. 72 Cost., viene disposto che il Governo possa chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo venga iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva entro sessanta giorni. In tali casi, i termini stabiliti per il procedimento ordinario sono ridotti della metà e possono essere differiti di non oltre quindici giorni.
Viene precisato che tale procedimento non si applica ai casi di cui agli articoli 70 Cost., primo comma, 79 Cost. e 81 Cost., sesto comma, nonché alle leggi in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Identici emendamenti 12.27, 12.36, 12.42 e 12.43 (nuove formulazioni) a firma di parlamentari
Articolo 21
Viene modificato il quorum richiesto, ai sensi dell’art. 83 Cost., per l’elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo dal quinto scrutinio la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea e dal nono scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Emendamento 21.25 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo 30
Viene precisato che tra le materie di legislazione esclusiva statale, di cui all’art. 117 Cost., comma 2, sia compresa non soltanto la tutela della concorrenza ma altresì la promozione della stessa.
Emendamento 30.66 a firma di parlamentari
Con riferimento all’elenco delle materie attribuite alla potestà legislativa dello Stato, viene confermata la competenza dello stesso in materia di tutela e sicurezza del lavoro, con l’eliminazione del riferimento alle disposizioni generali e comuni, e viene, altresì, ricompresa nell’elenco la materia delle politiche attive del lavoro.
Identici emendamenti 30.13, 30.142 e 30.145 (nuove formulazioni) a firma di parlamentari
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 27/2014 e 31/2014
Scheda emendamenti in Commissione
Il testo di riforma costituzionale prevede, in particolare: superamento del bicameralismo perfetto; nuova composizione, elettività e funzioni del Senato; funzione legislativa affidata quasi esclusivamente alla Camera dei Deputati; soppressione della competenza concorrente Stato-Regioni con il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato della quasi totalità delle materie.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
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