Pubblicato in G.U. il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 che definisce le modalità di utilizzo da parte della lavoratrice madre dei voucher alternativi al congedo parentale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 287/2014, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha definito le modalità per la fruizione dei voucher alternativi al congedo parentale, previsti dalla Riforma Fornero (art. 4, comma 24, lettera b), legge n. 92/12).
Ai sensi della normativa vigente, la lavoratrice dipendente, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile, in alternativa, per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata, e viene erogato, per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all’articolo 72 del d.lgs. n. 276/2003, mentre, nel caso di fruizione dei servizi pubblici o privati per l’infanzia, consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta.
Per accedere al contributo è necessario presentare domanda per via telematica, indicando il beneficio prescelto e per quante mensilità si intende usufruirne in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.
Per gli anni 2014 e 2015 le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio sarà erogato secondo l’ordine di presentazione delle domande stesse, nel limite di spesa individuato (20 milioni di euro annui).
La scelta del beneficio non può essere variata, salvo presentazione di una nuova richiesta entro i limiti temporali previsti, che comporta la revoca della precedente.
A seguito della comunicazione on line di accoglimento della domanda, i voucher potranno essere ritirati presso le sedi dell’INPS entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.
Le lavoratrici part-time usufruiscono dei suddetti benefici in misura riproporzionata, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
L’elenco delle strutture eroganti i servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
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