Il TAR Marche con la sentenza n. 963 del 21/11/2014 si è espresso in merito alla legittimità dell’atto di approvazione di una variante ad un piano di lottizzazione sulla quale non è stata svolta la valutazione ambientale strategica.
Il TAR ha ritenuto che poiché nel caso di specie si trattava di una variante che avrebbe comportato un incremento del carico urbanistico nonché la previsione di opere sottoposte a VIA, la VAS non poteva ritenersi esclusa. Né poteva ritenersi applicabile il motivo di esenzione dalla VAS di cui all’articolo 16 comma 12 della legge urbanistica n. 1150/1942 stante il mancato espletamento della VAS rispetto allo strumento urbanistico generale (sovraordinato).
Si ricorda che il richiamato comma 12 (aggiunto dall’art. 5, comma 8, DL n. 70/2011) D.L. 13 maggio 2011, stabilisce, infatti, che “Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.
A margine di quanto detto si evidenzia altresì che, ai sensi della normativa della Regione Marche in materia di VAS (applicabile alla fattispecie oggetto della sentenza in commento), in particolare articolo 1.3 DGR n. 1813/2010, non sono soggette a VAS “le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa”.
Il pronunciamento del TAR deve quindi ritenersi in linea quindi sia con la normativa statale che con quella regionale.
In Allegato: TAR MARCHE 963/2014
18700-TAR Marche_Sentenza 963_2014.pdfApri