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Approvata in via definitiva la legge di stabilità 2015 sulla quale si segnalano le disposizioni di interesse in materia di lavoro

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Approvazione definitiva Legge di Stabilità 2015 – Novità in materia di lavoro

23 Dicembre 2014
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E’ stato approvato in via definitiva in terza lettura presso la Camera dei Deputati il DdL n. 2679-bis B/C recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015), sul quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune disposizioni introdotte in materia di lavoro, che si allegano per opportuna informativa.
 
Art. 1, co. 18) – Durc, cessione crediti certificati
Con riferimento alla cessione dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica, di cui all’art. 37, comma 7 bis della D.L. n. 66/2014, è stato previsto che la regolarità contributiva del cedente (impresa) è definitivamente accertata mediante il Durc, in corso di validità, allegato all’atto della cessione o comunque allegato dalla pubblica amministrazione.
 
Per l’effettivo pagamento dei crediti certificati, oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il Durc esclusivamente nei confronti del cessionario (banca).
 
Tale previsione, nel garantire l’irrilevanza di eventuali successive irregolarità contributive dell’impresa cedente ai fini dell’ottenimento da parte delle banche cessionarie dei pagamenti da parte della p.a., rende certamente più agevole il ricorso all’istituto della cessione stessa.
        
Art. 1, co. da 26 a 34) – T.F.R. in busta paga
Con riferimento alla regolamentazione del “Tfr in busta paga”, si riportano di seguito i principali aspetti della nuova normativa:
–        ha carattere sperimentale;
–        riguarda i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;
–        si applica ai lavoratori privati (tranne domestici e agricoli) che hanno un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi;
  
la richiesta del lavoratore:      
–        è facoltativa e riguarda esclusivamente il Tfr maturando;
–        se esercitata, diviene irrevocabile fino al 30 giugno 2018;
 

la liquidazione:

–      è sottoposta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
 

Le disposizioni non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi.
 

I datori di lavoro che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti attivato presso l’INPS e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito da privilegio speciale.
 
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato, saranno disciplinati con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.
 
 
Art. 1, co. 107) – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive
Per far fronte agli oneri relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga e all’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro la cui dotazione è pari a 2.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
 
Si segnala che tale dotazione è stata incrementata nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge contenente le disposizioni in esame.
 
Art. 1, co. 110) – Rifinanziamento della Cassa integrazione straordinaria per cessazione a 24 mesi
Per consentire, nel corso dell’anno 2015, il completamento dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014, il finanziamento di cui all’articolo 1, comma 183, della L. n. 147/2013, previsto per le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 291/2004, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.
 
Art. 1, co. 114) – Sgravi contributivi per la piccola mobilità
Ai datori di lavoro che abbiano assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 4/1998, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 52/1998, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. n. 223/1991, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
 
Art. 1, co. 118) – Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato 
A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 è riconosciuto, in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento contributivo previdenziale, con esclusione dei premi e dei contributi all’INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro all’anno.
 
Sono escluse le assunzioni relative ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi altro datore di lavoro.
 
Tale beneficio non spetta, inoltre, anche per le assunzioni di lavoratori per i quali tale beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
 
L’esonero non è, inoltre, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
 
Il beneficio non spetta ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori provenienti da società collegate, anche per interposta persona e che con queste abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della norma.
 
Art. 1, co. 121 – Abrogazione L. n. 407/90
Con decorrenza 1° gennaio 2015 verranno soppressi i benefici contributivi legati all’assunzione di lavoratori disoccupati e in cigs di cui all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/90, la quale, come noto, sebbene interessasse una platea limitata di lavoratori, comprendeva sia l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche che i premi e i contributi all’INAIL.
 
 
Art. 1, co. 313) – Riduzione fondo per sgravi contributivi
Ridotto di 208 milioni di euro per l’anno 2015 e di 200 milioni di euro per l’anno 2016, il fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
 
Tale riduzione risulta comunque inferiore rispetto a quella originariamente prevista nel relativo disegno di legge.
 
Art. 1, co. 621 e 623) – Tassazione fondi di previdenza complementare e rendimenti Tfr  
Previsto l’aumento dell’aliquota di tassazione sui rendimenti dei fondi di previdenza complementare, dall’attuale 11% al 20%, nonché un incremento della tassazione dei rendimenti finanziari attribuiti al Tfr, che passa dall’11% al 17%.
 
Art. 1, co. 722) – Riduzione risorse formazione professionale
Ridotte di 20 milioni di euro l’anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, le risorse destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

18774-Estratto Legge di Stabilità 2015.pdfApri
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