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E’ stata emanata una circolare che aggiorna le modalità di nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia a carico dei soggetti obbligati e di chi intenda partecipare al meccanismo dei certificati bianchi

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Energy manager: nuova circolare del Ministero dello Sviluppo economico

9 Gennaio 2015
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 18 dicembre 2014 che aggiorna e chiarisce le modalità di nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (il cosiddetto “energy manager”) nonché la metodologia di valutazione dei consumi energetici e di comunicazione degli stessi.
 
I contenuti principali della circolare, che abroga e sostituisce integralmente la circolare del 2 marzo 1992, n. 219/F, e la circolare del 3 marzo 1993, n. 226/F, sono di seguito sintetizzati.
 
 
Soggetti obbligati alla nomina dell’energy manager
 
 
Ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, entro il 30 aprile di ogni anno sono obbligati a nominare l’energy manager, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il settore industriale, ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori previsti.
 
Si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del codice ATECO 2007. Si sottolinea che le imprese di costruzione afferiscono alla suddetta sezione F.
 
Sotto il profilo giuridico, sono soggetti obbligati – sempreché superino le soglie di consumo sopra menzionate – tutti i soggetti consumatori d’energia sia pubblici che privati.
 
Soggetto consumatore è da intendersi come la persona fisica, giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, purché tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto, e indipendentemente dal fatto che lo stesso soggetto sia proprietario o meno delle strutture in cui la fonte è utilizzata. Soggetto consumatore è da considerarsi anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti, da scarti e rifiuti utilizzabili a fini energetici, e da risorse rinnovabili.
 
 
Soggetti che intendono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi
 
 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo e dei trasporti che intendano accedere al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (i cosiddetti certificati bianchi), devono provvedere alla nomina dell’energy manager, ovvero dotarsi di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001, e mantenere in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell’intervento.
 
La nomina può avvenire in qualunque momento dell’anno, ferma restando la scadenza del 30 aprile per le nomine successive.
 
Per approfondimenti sulla disciplina dei certificati bianchi, si rimanda alla nota Ance “Certificati bianchi: in vigore l’aggiornamento della disciplina e i nuovi obiettivi di risparmio” dell’11 gennaio 2013.
 
 
Funzioni e profilo dell’energy manager
 
 
L’energy manager rappresenta una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza, attraverso la raccolta e analisi dei dati sui consumi energetici e la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali.
 
A tale figura sono anche affidati i compiti di attestare l’avvenuta verifica in merito all’obbligo, per gli Enti soggetti all’obbligo di nomina, di soddisfare il loro fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia (salvo impedimenti di natura tecnica od economica); e di rivestire il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, qualora il committente sia un soggetto pubblico obbligato alla nomina. 
 
L’energy manager può anche essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze o disponibilità temporale adeguate o sufficienti.
 
Nelle grandi strutture la figura dell’energy manager appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001.
 
 
Comunicazione della nomina dell’energy manager
 
 
La nomina dell’energy manager viene comunicata alla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE), soggetto incaricato alle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
 
Modalità standard dell’invio della nomina dal 2015 è la posta certificata aziendale. Nel corso dell’anno la FIRE svilupperà una piattaforma informatizzata di nomina che diventerà la modalità standard nel 2016.
 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della FIRE: http://em.fire-italia.org/
 
 
Metodologia di valutazione dei consumi energetici e comunicazione degli stessi
 
 
All’atto della nomina è obbligatorio comunicare alla FIRE i consumi di energia distinti per tipologia (elettricità, gas naturale, combustibili, ecc.).
 
La valutazione dei consumi energetici va riferita all’energia consumata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.
 
Per la valutazione vanno computati e cumulati i consumi relativi ai diversi usi per tutti i centri di consumo del soggetto, ovvero i raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici, per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici.
 
La valutazione dei consumi è effettuata in termini di energia primaria ed espressa in tep. La FIRE provvede all’interno del modulo di nomina a convertire i consumi comunicati in consumi espressi in fonti primarie, mediante coefficienti di conversione aggiornati periodicamente tenendo conto dell’evoluzione del quadro legislativo e di mercato.
 
Al punto 12 della circolare sono specificate nel dettaglio le modalità di valorizzazione in tep delle diverse fonti energetiche.

18868-Circolare_Energy_Manager_18_dic_2014_rev.pdfApri

18868-Estratto legge 10_1991.pdfApri
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