La comunicazione chiarisce meglio il concetto di flessibilità applicabile alle regole del Patto di Stabilità e Crescita europeo
La Commissione europea ha presentato le nuove linee guida su come intende applicare le norme vigenti del Patto di stabilità e crescita per rafforzare il collegamento tra riforme strutturali, investimenti e responsabilità di bilancio, a sostegno dell’occupazione e della crescita.
Le linee guida perseguono tre finalità principali:
1. incoraggiare l’attuazione effettiva delle riforme strutturali;
2. promuovere gli investimenti, segnatamente nel contesto del nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);
3. tenere maggiormente conto del ciclo economico nei singoli Stati membri.
Con riferimento alle riforme strutturali, la Commissione prenderà in considerazione l’impatto positivo delle stesse sul bilancio, sia per gli Stati membri che rispettano i valori di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo e del 60% del PIL per il debito previsti dal trattato (braccio preventivo del Patto), sia per gli Stati membri che non li rispettano (braccio correttivo del Patto, e cioè i paesi soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi). La Commissione valuterà le riforme prima di raccomandare al Consiglio di autorizzare eventuali deviazioni temporanee dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento verso di esso. Tali deviazioni non dovranno superare lo 0,5% del PIL. Occorre altresì preservare un margine di sicurezza appropriato in modo che sia rispettato il valore di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo. L’obiettivo a medio termine dovrà essere raggiunto entro quattro anni dall’attivazione della clausola. In caso di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione può raccomandare un prolungamento del termine per la correzione del disavanzo eccessivo purché esista un apposito piano di riforme strutturali. Per i paesi soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi che hanno compiuto lo sforzo di bilancio richiesto ma hanno bisogno di più tempo per raggiungere il valore di riferimento del 3%, la Commissione può anche raccomandare una proroga più lunga del termine per la correzione purché esista il piano di riforme strutturali. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le riforme e proporrà le misure necessarie qualora gli Stati membri non le attuino.
Per quanto riguarda gli investimenti, i contributi degli Stati membri al FEIS non saranno computati nella misurazione dell’aggiustamento di bilancio. Nel caso in cui il valore di riferimento del 3% per il disavanzo non sia rispettato, la Commissione non avvierà una procedura per i disavanzi eccessivi se la deviazione è dovuta al contributo, a condizione che detta deviazione sia di entità ridotta e da considerarsi temporanea. Nel valutare il rispetto del criterio del debito, i contributi al FEIS non saranno considerati. Viene anche definita più chiaramente le clausola sugli investimenti”. Nel braccio preventivo del Patto, infatti, gli Stati membri possono deviare temporaneamente dal loro obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento concordato, al fine di compiere investimenti, alle seguenti condizioni:
1. la crescita del PIL è negativa o il PIL resta ben al di sotto del suo potenziale ;
2. la deviazione non implica il superamento del valore di riferimento del 3% fissato per il disavanzo ed è preservato un margine di sicurezza adeguato;
3. i livelli degli investimenti sono effettivamente aumentati;
4. gli investimenti ammissibili sono spese nazionali per progetti cofinanziati dall’UE nel quadro della politica strutturale e di coesione, le reti transeuropee e il meccanismo per collegare l’Europa, o per progetti cofinanziati dal FEIS;
5. la deviazione deve essere corretta entro l’orizzonte temporale del programma di stabilità o di convergenza dello Stato membro (piani di bilancio a medio termine degli Stati membri).
Infine, per meglio tener conto delle fluttuazioni del ciclo economico gli Stati membri saranno tenuti a compiere un maggiore sforzo di bilancio in periodi di congiuntura più favorevole e un minore sforzo in quelli di congiuntura più sfavorevole. Per i paesi cui si applica la parte correttiva e che pertanto sono soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione ha sviluppato un nuovo approccio per valutare la realizzazione dello sforzo di bilancio strutturale richiesto, grazie al quale è più facile distinguere gli sviluppi di bilancio soggetti al controllo del governo da quelli collegati a un imprevisto calo dell’attività economica.
L’applicazione di tali clausole offre maggiore spazio al governo italiano per le proprie politiche di investimenti.
La comunicazione in questione non comporta alcuna modifica della legislazione europea sulla materia e non necessita della approvazione da parte del Consiglio Ue e del Parlamento europeo.
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