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Il Governo ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro la LR 65/2014 nelle parti relative all’approvazione urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita e alle sanzioni per illeciti edilizi

Archivio, Edilizia e territorio

Conflitto Stato-Regioni: impugnata la nuova legge della Toscana sul governo del territorio

16 Gennaio 2015
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Nella riunione del 24 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della nuova legge sul governo del territorio della Regione Toscana n. 65/2014.
Stando alle motivazioni rese note di recente, la legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale rispetto all’art. 117 della Costituzione sul riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni e in particolare è censurabile in due parti relative a:
  •  approvazione urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita (artt. 25, 26, 27 LR 65/2014);
  • introduzione di un particolare regime sanzionatorio per gli illeciti edilizi, diverso da quello del DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, sia per gli abusi edilizi anteriori al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge 765/1967 cd. “legge ponte” che ha esteso il PRG e la licenza edilizia a tutto il territorio comunale e non solo all’interno del centro abitato), sia per quelli eseguiti fra il 1° settembre 1967 e il 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della Legge 47/1985) (artt. 207 e 208 LR 65/2014).
Sotto il primo profilo, il Governo ha evidenziato l’invasione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza da parte, nello specifico, degli articoli 25, 26 e 27 che riguardano l’approvazione di previsioni urbanistiche in materia di medie e grandi strutture di vendita, i quali riproducendo meccanismi di tutela degli esercizi di vicinato costituiscono di fatto un ostacolo effettivo al principio della libera concorrenza ponendosi così in contrasto con le norme di liberalizzazione contenute nel DL n. 201/2011 e con la Costituzione.
L’articolo 26 attribuisce, in particolare, alla conferenza di copianificazione un ruolo di forte e incisivo controllo sulla previsione di grandi strutture di vendita o di aggregazione di medie strutture di vendita dovendo la stessa effettuare una verifica di compatibilità/conformità rispetto al piano di indirizzo territoriale nonché rispetto ad una serie di criteri indicati nel comma 2 relativi a: assorbimento da parte della infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio comunale e/o sovracomunale/livello di emissioni inquinanti/sostenibilità paesaggistica rispetto ai siti Unesco/conseguenze attese sugli esercizi commerciali di prossimità o su quelli di interesse storico.
In questo modo viene attribuito alla conferenza di copianificazione, in sede di pianificazione delle scelte comunali o sovracomunali, un controllo che non è solo di conformità rispetto agli indirizzi assunti ai livelli sovraordinati ma si spinge fino ad una verifica di natura più segnatamente tecnica.
La norma citata presenta alcuni aspetti di contrasto con la normativa a tutela della concorrenza ponendo ostacoli o comunque una procedura aggravata con riferimento alle grandi strutture di vendita o all’aggregazione delle medie strutture di vendita.
Più in generale la contestazione di legittimità concerne l’aggravamento del  procedimento autorizzatorio e non è oltretutto in linea con quanto affermato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2014 (v. news Ance “Grandi strutture di vendita: Toscana censurata per aggravio procedurale” del 12-06-14).
Sotto il secondo profilo, la nuova normativa della Toscana in materia di sanzioni edilizie, secondo il Governo, si pone in contrasto con la disciplina statale di principio contenuta nel Testo Unico Edilizia e viola, da un lato, la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di governo del territorio e, dall’altro, la competenza esclusiva dello Stato in materia penale.
In particolare l’art. 207 della LR 65/2014 contiene una disciplina sanzionatoria speciale per gli interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967 fino ad ammettere per alcuni di essi in presenza di particolari condizioni una forma surrettizia di condono poiché vengono dichiarati espressamente legittimi sotto il profilo urbanistico ed edilizio sottraendoli alle sanzioni del Testo Unico Edilizia e consentendo ai piani operativi comunali di assoggettarli a specifica disciplina di trasformazione.
Lo stesso discorso viene fatto per l’art. 208  che disciplina gli abusi realizzati fra il 1° settembre 1967 e il 17 marzo 1985.
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