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Eliminazione della responsabilità solidale fiscale - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella C.M. 31/E/2014

Archivio, Fiscalità e incentivi

Eliminazione responsabilità solidale fiscale – I chiarimenti della C.M. 31/E/2014

19 Gennaio 2015
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Confermata l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale a partire dal 13 dicembre 2014 ed efficacia retroattiva dell’eliminazione della sanzione amministrativa in capo ai committenti, anche per le violazioni commesse prima di tale data.
 
Questo uno dei principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella C.M. 31/E del 30 dicembre 2014, che analizza le misure introdotte dal Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n.175 in materia di semplificazioni fiscali[1].
 
Come noto, il D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” ha eliminato l’intera disciplina relativa alla responsabilità solidale[2] dell’appaltatore per le ritenute fiscali dovute dal subappaltatore nei confronti dei propri lavoratori impiegati nell’appalto, con efficacia a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Provvedimento[3].
 
Sul punto si ricorda che, la disciplina della responsabilità solidale ai fini fiscali, prevedeva, altresì, l’applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro per il committente, qualora avesse pagato il corrispettivo senza chiedere l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione attestante il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dell’appaltatore che del subappaltatore.
 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 31/E/2014 ha precisato che:
 
–       la soppressione della responsabilità solidale fiscale opera dal 13 dicembre 2014, e non ha efficacia retroattiva.
 
L’Agenzia delle Entrate giunge a tali conclusioni in base al principio generale di irretroattività delle leggi, che si applica anche alla disciplina della responsabilità solidale fiscale.
 
In sostanza, in base al meccanismo di funzionamento della responsabilità solidale fiscale (verifica del regolare versamento delle ritenute al momento del pagamento del corrispettivo), l’eliminazione dell’intera disciplina si rende applicabile ai pagamenti effettuati dal 13 dicembre 2014, a prescindere dalla data di stipula del contratto d’appalto;
 
–       l’eliminazione della sanzione amministrativa (da 5.000 euro a 200.000 euro) in capo al committente ha efficacia retroattiva, ossia opera anche nelle ipotesi di violazioni da questi commesse prima del 13 dicembre 2014, a condizione che, alla medesima data, non sia già intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione della sanzione.
In tale diversa ipotesi, infatti, trattandosi di una vera e propria sanzione, si applica il principio di legalità (cd. “favor rei”)[4], che consente di eliminare le sanzioni amministrative riferite a comportamenti posti in essere anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. “Semplificazioni fiscali”.
 
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 31/E/2014 ricorda che, al fine di meglio contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nell’ambito degli appalti, se da un lato è stata abrogata la disciplina della responsabilità solidale ai fini fiscali, dall’altro è stato, contestualmente, modificato l’art. 29, del D.Lgs. 276/2003 (cd. Legge Biagi), in tema di responsabilità solidale contributiva e retributiva[5].
 
In particolare, con tale modifica è stato previsto che il committente che ha eseguito il pagamento (in luogo dell’appaltatore come responsabile in solido)[6] è tenuto, ove previsto, «ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi del D.P.R. 600/1973», ivi compreso il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
 
Sul punto, l’Agenzia chiarisce che la suddetta modifica riconosce un principio generale, già risultante dall’applicazione delle ordinarie regole tributarie in materia di sostituzione d’imposta prevista dal D.P.R. 600/1973.
 

 


[1] Cfr. ANCE “Semplificazioni fiscali – In Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 175/2014” – ID n. 18616 dell’ 11 dicembre 2014.
[2] La responsabilità solidale fiscale era disciplinata dall’art.35, co.28-28-ter, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006.
[3]Si ricorda che la responsabilità solidale fiscale era già venuta meno per quel che riguarda l’IVA – cfr. art.50 del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013.
[4]Ai sensi dell’art. 3, co.2, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
[5]L’art.29, come noto, prevede la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e eventuali subappaltatori per il pagamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e della retribuzione ai lavoratori coinvolti nell’appalto.
[6] Attualmente la responsabilità solidale opera nell’arco di due anni dalla fine dei lavori oggetto dell’appalto o del subappalto e può essere fatta valere dai lavoratori dell’appaltatore/subappaltatore o dagli Istituti preposti alla riscossione dei contributi (Inps, Inail e Casse Edili).

18979-C.M. 31-E del 30 dicembre 2014.pdfApri
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