Il Segretario Generale del Ministero del lavoro in Ance lo scorso 28 gennaio per illustrare le ultime novità in tema di decreti attuativi del Jobs Act
Si è tenuto il 28 gennaio scorso l’incontro con il Segretario Generale del Ministero del Lavoro, Dott. Paolo Pennesi, per l’illustrazione dei decreti attuativi del Jobs Act.
Con l’occasione l’Ance ha ribadito al Ministero le istanze fondamentali che il sistema dell’edilizia pone quale condizione per la ripresa del mercato del lavoro.
In apertura, infatti, il Vicepresidente Gabriele Buia ha ricordato l’importanza di attuare una maggiore flessibilità degli strumenti di accesso e uscita dal mercato del lavoro, sottolineando la necessità di meglio delineare lo strumento del licenziamento per fine cantiere, di ridurre il costo del lavoro edile nonché di arginare il proliferare dei falsi lavoratori autonomi e di trovare strumenti che garantiscano l’applicazione del contratto collettivo di riferimento.
Tali temi, ha sottolineato il Vicepresidente, potrebbero rappresentare uno spunto per l’attuazione di un Testo unico del lavoro nel quale far confluire in maniera omogenea e uniforme la miriade di norme sul lavoro oggi disgregate nei diversi corpi di legge.
Il Dr. Pennesi, nel rappresentare che i decreti attuativi del Job Act ancora non si inseriscono nella direzione di un Testo Unico sul Lavoro, ha comunque precisato l’enorme importanza che gli stessi rivestono nel disegno di una rimodulazione del mercato del lavoro per affrontare la crisi e creare strumenti idonei nella lotta al sommerso e nell’impulso di una maggiore flessibilità del mercato.
Entro il 20 febbraio, ha precisato, dovrebbero essere approvati tutti i decreti attuativi del Jobs Act in materia di forme contrattuali, di ammortizzatori sociali, di semplificazione, di conciliazione dei tempi vita/lavoro, di riforma della Governance delle politiche attive e di costituzione della nuova Agenzia Ispettiva, organo unitario del Ministero del Lavoro, Inps e Inail.
Con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, il Dott. Pennesi ha sottolineato come il medesimo si inserisce sulla scia della previsione contenuta nel testo di legge Stabilità, che prevede per l’appunto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.
Il legislatore ha inteso, con il decreto attuativo, dare previsioni più certe a ciò che accade in caso di licenziamento “ingiustificato” di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, specificando comunque che la nuova disciplina è rivolta esclusivamente ai casi di nuove assunzioni e che inevitabilmente si creerà un doppio binario di applicazione normativa con l’attuale disciplina dettata dalla Legge Fornero.
Novità rilevanti del decreto, ha sottolineato il Segretario, sono: la predeterminazione in maniera più puntuale dell’ammontare del risarcimento, la fissazione dei limiti minimi dello stesso e la previsione della nuova offerta di conciliazione.
La nuova disciplina soccorre anche alle gravose conseguenze dei tempi di giustizia troppo elevati, che portano spesso a dover commisurare eventuali indennità risarcitorie all’arco temporale che va dal licenziamento a al termine del processo medesimo. Infatti, le nuove norme prevedono oggi per i soggetti ricompresi nel loro ambito di applicazione, un limite risarcitorio predefinito che può oscillare tra le 4 e le 24 mensilità.
Rimane ancora da sciogliere il problema del giudizio di proporzionalità che viene in essere a seguito di una dichiarazione di licenziamento “ingiustificato” per mancanza del fatto materiale posto alla base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, proprio con riferimento alla rilevanza del fatto stesso.
Novità importante ovviamente è rappresentata dall’aver circoscritto a quest’ultimo i casi di reintegra a seguito della dichiarazione di annullamento del licenziamento.
È stata inoltre confermata la disapplicazione della procedura di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966, così come novellato dalla Legge Fornero, a fronte della quale, comunque, è stata introdotta la nuova formula dell’offerta conciliativa.
Il Segretario ha dimostrato grande apertura nei confronti del sistema e delle possibili azioni volte a dare uno slancio al settore, compresa quella di trovare soluzioni idonee per far fronte all’annoso problema dell’elevato costo del lavoro in edilizia, stante il peso dei carichi contributivi (basti pensare al nodo cruciale della Cig) nonché una specifica attenzione al tema del trattamento fiscale e contributivo della trasferta nel settore.
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