Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 gennaio u.s., n.47, ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio a norma dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, della seguente legge:
Legge Regione Puglia n. 48 del 05/12/2014, “Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, in quanto una norma, riguardante la destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, incide sulla competenza esclusiva statale in materia di “livelli essenziali delle prestazioni”, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, e contrasta altresì con i principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica” e di “governo del territorio” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Ed ha deliberato la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti leggi:
Legge Provincia Trento n. 13 del 05/12/2014 “Disposizioni in materia di esenzione dei terreni agricoli dall’imposta municipale propria “;
Legge Regione Puglia n. 49 del 05/12/2014 “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”;
Legge Regione Puglia n. 50 del 05/12/2014 “Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”;
Legge Regione Molise n. 21 del 02/12/2014 “Istituzione dell’Ente regionale per l’Edilizia Sociale”.