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Definiti, con accordo nazionale, i principi del nuovo regime della trasferta regionale.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Accordo 2 febbraio 2015 – Trasferta regionale

11 Febbraio 2015
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Si fa seguito alla news Ance del 5 febbraio u.s. in merito all’accordo nazionale 2 febbraio 2015.

Si tratta della cd “Trasferta regionale” oggetto, come noto, di uno specifico allegato al verbale di accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale “industria” e “cooperative”.

Con l’accordo in esame le parti, a seguito delle indicazioni del ccnl e del lavoro della Commissione paritetica sulla trasferta, hanno definito i principi propri del nuovo regime della trasferta regionale, la cui entrata in vigore è fissata al 2 maggio 2015.

Nel fare rinvio alla regolamentazione allegata all’accordo, si richiamano di seguito gli aspetti principali.

1. Le trasferte oggetto dell’accordo sono esclusivamente quelle che avvengono nell’ambito della stessa regione. Per le trasferte interregionali continuerà a doversi applicare la normativa contenuta nell’art. 21 del ccnl.

2. Obbligo, in capo alle Casse Edili, di dotarsi di un sistema informatico che garantisca lo scambio delle informazioni specificamente indicate nel documento.

3. Ai fini della trasferta regionale la “Cassa Edile di provenienza” è quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.

4. La Cassa Edile di “destinazione” è quella ove è ubicato il cantiere.

5. Criteri della trasferta regionale:

a) obbligo in capo al committente, se coincidente con l’impresa esecutrice, o al Cpt negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile ove si eseguono i lavori copia della notifica preliminare ( copia dei relativi dati forniti dagli Organi di Vigilanza);
b) mantenimento dell’iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;
c) la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
d) fermo restando l’applicazione agli operai in trasferta del ccpl della circoscrizione di provenienza, vengono indicate le specifiche modalità di calcolo del trattamento economico per gli operai in trasferta. Si rileva che tali modalità sono quelle indicate nell’ attuale art. 21 del ccnl;
e) le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza;
f) alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle provincie della Regione. Tale accordo dovrà essere assunto a maggioranza. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del protocollo (2 maggio), la trasferta regionale si effettuerà secondo i principi analiticamente specificati nell’accordo relativamente a:

• contributo per la sicurezza;
• contributo “istituzionale” Cassa Edile (art. 36 ccnl);
• quote territoriali di adesione contrattuale;
• contributo RLST.

E’ specificato, altresì, che le forme di compensazione si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno della trasferta.
E’ anche da sottolineare che il meccanismo delle compensazioni si applica per le trasferte all’interno della Regione di tutte le imprese, comprese quindi quelle di cui all’undicesimo comma dell’art. 21 del ccnl (determinate tipologie di lavorazioni).

g) L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell’Ente unificato ove si svolgono i lavori.
h) Da rimarcare che l’accordo in esame prevede anche forme “sanzionatorie”. Infatti, qualora gli operai si rechino in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa di provenienza. Analogamente, le imprese delle provincie della stessa Regione che non abbiano avviato la procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin d al primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.

6. Anche con l’obiettivo di individuare i parametri necessari per la futura trasferta su base nazionale, le parti sociali regionali e nazionali monitoreranno le forme sperimentali di compensazione.

7. Nel mese di ottobre 2015 le parti sociali nazionali effettueranno comunque un primo monitoraggio/valutazione dell’attuazione della trasferta regionale (modalità e aliquote di compensazione), riservandosi eventuali modifiche.

8. Compiti affidati alla Cnce:
• definire i parametri tecnici e le procedure per l’attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni;
• realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che necessariamente dovrà essere in grado di dialogare con i sistemi informatici già in essere sul territorio.

9. Compiti affidati alle Casse Edili:
l’accordo prevede l’invio alla Cnce, da parte delle Casse Edili, degli elenchi di tutte le imprese iscritte.

10.Trasferta interregionale: si prevede altresì che, nelle Regioni ove le condizioni di cui all’accordo in esame siano già in essere oppure si verifichino prima dell’entrata a regime della trasferta nazionale, sarà possibile attuare sistemi di trasferta interregionale.
 

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