L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il decreto legge 4/2015, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU agricola” (DDL 1749/S – Relatore Sen. Federico Fornaro del Gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo del Governo.
Nel corso dell’esame, in particolare, è stata approvata la proroga di tre mesi, e quindi fino al 27 giugno p.v., del termine per l’adozione del decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, di cui all’art. 1, comma 1, Legge 23/2014 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”).
Viene, altresì, disposto che qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Il provvedimento stabilisce, a decorrere dall’anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l’imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli che, in particolare, si applicano:
-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Al riguardo viene disposto che i criteri di esenzione previsti si applicano anche all’anno di imposta 2014.
Viene, inoltre, prevista, per l’anno 2014, l’esenzione per quei terreni che erano esenti a seguito del decreto ministeriale del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.
Viene demandata ad un apposito decreto governativo la definizione delle modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni.
Con una modifica approvata in corso d’esame, viene prevista una detrazione di 200 euro per i terreni della cosiddetta “collina svantaggiata” ubicati nei Comuni indicati in un apposito elenco allegato al testo, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli.
In corso d’esame è stata, altresì, approvata una disposizione che esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi per il pagamento in ritardo dell’Imu sui terreni agricoli, dovuta per il 2014, purché il versamento dell’imposta sia effettuato entro il 31 marzo 2015.
Il decreto legge, che scade il 25 marzo 2015, passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.