L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il DL 3/2015 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (DDL 1813/S – Relatori Sen. Claudio Moscardelli e Francesco Scalia del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Industria identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Principali contenuti del provvedimento:
-Portabilità dei conti di pagamento,in recepimento della Direttiva n. 2014/92/UE,da eseguirsi senza spese di portabilità a carico del cliente. Previsto che i prestatori di servizi di pagamento debbano adeguarsi alle disposizioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che con appositi decreti del MEF, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vengano definite le modalità applicative.
-Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia da parte di Cassa Depositi e Prestiti che svolgerà, direttamente o tramite la SACE, il proprio intervento anche attraverso l’esercizio del credito diretto.
-Istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, con sede in Italia, il cui capitale sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria.
-Ampliamento, da 500 a 550 milioni di euro, della garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria di cui al comma 2, dell’art. 2-bis del DL 26/1979, convertito dalla L 95/1979.
–Modificato il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle PMI, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. nuova Sabatini), di cui all’art. 2, comma 4, del Dl 69/2013, convertito dalla L 98/2013. Al riguardo, viene estesa la possibilità di usufruire dei contributi statali anche alle PMI che abbiano ottenuto un finanziamento non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti.
-Introdotte modifiche alla disciplina del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della L 662/1996. In particolare, viene previsto che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante fatte salve specifiche eccezioni.
Per i contenuti delle disposizioni approvate dalla Camera dei Deputati si veda la notizia del 13 marzo 2015