Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 marzo 2015 u.s., n.54, ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
– un decreto del Presidente del Consiglio di attuazione del D.Lgs n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”.
Il DPCM adotta le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed individua il fabbisogno standard, per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario, relativo alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, smaltimento rifiuti, nel settore sociale al netto degli asili nido e sul servizio degli asili nido.
Il decreto, che segue quello già approvato il 23 luglio 2014, rappresenta un passo avanti nel percorso di adozione dei fabbisogni standard nell’ambito dell’attuazione della riforma del federalismo fiscale. Rispetto all’esame preliminare, è stato modificato tenendo conto del parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale;
– un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul regolamento di organizzazione e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia, in via preliminare, sul quale verrà acquisito il parere del Consiglio di Stato;
– un decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (c.d. direttiva “Seveso III”), in via preliminare, sul quale verranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa, in particolare, delle seguenti:
Legge Regione Umbria n. 1 del 21/01/2015, “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, in quanto varie disposizioni in materia di governo del territorio si pongono in contrasto con i principi fondamentali della normativa statale nelle materie “governo del territorio”, “produzione dell’energia” e “protezione civile” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., invadendo altresì la competenza riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. e), s), l) e m), Cost. in materia di “tutela della concorrenza”, di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di “ordinamento civile e penale” e di “livelli essenziali delle prestazioni”;
Legge Regione Basilicata n. 4 del 27/01/2015 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015”, in quanto alcune disposizioni in materia di governo del territorio violano l’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché l’art. 117, secondo comma, lett. m), in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, l’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, l’art. 118, primo comma, Cost., per lesione del principio di sussidiarietà, e l’art. 97 Cost. per violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione;
e la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
Legge Regione Toscana n. 13 del 03/02/2015 “Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa”;
Legge Regione Umbria n. 3 del 06/02/2015 “Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”.