Il Ministero del Lavoro ribadisce in una nota che al fine di garantire il pieno rispetto delle norme di legge, appare determinante la scelta dei datori di lavoro di applicare un contratto collettivo stipulato da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi
Il Ministero del Lavoro, con una nota del 24 marzo scorso in tema di applicazione del contratto collettivo nel settore delle agenzie assicurative, ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi generali di estrema importanza.
Sono state infatti elencate, pur in maniera non esaustiva, le fattispecie di legge che fanno espresso rimando alla necessità di applicare contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
È stato quindi ribadito, nella nota in oggetto, che appare determinante l’applicazione di contratti collettivi stipulati da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, al fine di garantire il pieno rispetto della disciplina in materia di lavoro, di regolarità contributiva e assicurativa nonché di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro può infatti usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro laddove siano rispettati gli accordi e i contratti collettivi nazionali e territoriali o aziendali che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Legge Finanziaria 2007).
Anche con riferimento ai minimi contrattuali, sottolinea il dicastero, le norme vigenti riportano spesso il legame imprescindibile con la contrattazione collettiva in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi (Legge n. 389/1989) e così anche per le società cooperative (Legge n. 31/2008).
Il riferimento alla rappresentatività comparata è effettuato, poi, anche al fine di determinare gli enti cui rivolgersi per l’effettuazione della formazione in materia di sicurezza per il lavoro (D.Lgs. n. 276/2003 e D.Lgs. n. 81/2008).
Un ulteriore esempio è rappresentato, inoltre, dalla normativa sul contratto a termine e da quella sull’apprendistato (D.Lgs. n. 368/2001 e D.Lgs. n. 167/2011).
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