Definiti dal Ministero del Lavoro gli ambiti di applicazione delle disposizioni che abrogano, a decorrere dal 2016, la Cigs per procedure concorsuali.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 12/15, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 della L. n. 223/91 che, come noto, disciplinano i casi di intervento della Cigs a seguito di procedure concorsuali.
In particolare, il dicastero ha confermato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, co. 70 della L. n. 92/12, che stabilisce l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016 del suddetto art. 3, al fine di accedere al trattamento di Cigs a tale titolo, è necessario che siano perfezionati i requisiti previsti per l’ammissione all’ammortizzatore sociale entro il 2015.
Pertanto, entro la data del 31 dicembre 2015, dovrà essere stipulato l’accordo in sede istituzionale, nonché essere presentata l’apposita istanza di concessione della Cigs al Ministero del Lavoro, a prescindere da quelli che sono, ai sensi del D.P.R. n. 218/00, i limiti temporali previsti per porre in essere tale adempimento.
Per quanto sopra, il Ministero del Lavoro, esperita l’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità, potrà emanare il decreto di autorizzazione alla Cigs con decorrenza 2015 ed i cui effetti, a seguito degli accordi stipulati in tale anno, potranno interessare anche il 2016. Ad ogni modo, per consentire agli organi ministeriali di eseguire le istruttorie delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2015, i relativi decreti di ammissione potranno essere emanati anche nel corso dell’anno 2016.
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