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Previste numerose misure per l’edilizia scolastica tra cui: accelerazioni procedurali; realizzazione di scuole innovative;Piano del fabbisogno nazionale 2015-2017;rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio;credito d’imposta per chi effettua erogazioni liberali in denaro c.d. "school bonus".Previste, altresì, norme sull’alternanza scuola-lavoro.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL riforma della scuola: all’esame della Commissione Cultura della Camera dei Deputati

15 Aprile 2015
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E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Cultura della Camera dei Deputati il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (DDL 2994/C – Relatore On. Maria Coscia del Gruppo parlamentare PD).
 
Tra le principali misure previste:
 
Alternanza scuola-lavoro e apprendistato (art. 4)
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, viene previsto che i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al D.Lgs 77/2005 – che devono essere inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa – hanno una durata complessiva:
– di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali (nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studio);
– di almeno 200 ore nei licei (nel triennio).
Tali previsioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge.
L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche con la modalità dell’impresa formativa simulata.
Viene, inoltre, prevista l’emanazione di un apposito regolamento volto a definire i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Viene, altresì, disposto che le scuole secondarie di secondo grado organizzano, nei limiti delle risorse disponibili, corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza, e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.
Viene, infine previsto, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, la possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale “anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
 
Agevolazioni fiscali per le scuole (artt. 15-16)
Viene modificata la disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF, di cui al Dl 40/2010, convertito dalla L 73/2010, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i destinatari del beneficio, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
Viene previsto un credito d’imposta, del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017, per chi effettua erogazioni liberali in denaro, destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti (c.d. “school bonus”).
Il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
Il credito di imposta, inoltre, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e per i titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile in compensazione (art. 17 del D.lgs. 241/1997), e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
 
Edilizia scolastica (artt. 18-20):
 
– Scuole innovative
Viene prevista l’emanazione di un avviso pubblico, da parte del Ministero dell’istruzione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per l’elaborazione di proposte progettuali – da sottoporre ad una Commissione di esperti cui partecipa anche la Struttura di missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio – per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla rispettiva Regione, la quale seleziona la migliore proposta, anche in termini di apertura della scuola al territorio, e la trasmette al MIUR per l’assegnazione del finanziamento per la realizzazione della scuola.
Al riguardo, viene prevista apposita disposizione di copertura finanziaria.
 
– Sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici
Vengono attribuiti all’Osservatorio per l’edilizia scolastica, cui partecipa anche la Struttura di missione per l’edilizia scolastica, compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.
Viene previsto che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell’art. 10 del D.L. 104/2013, convertito dalla L. 128/2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015- 2017 ed è “utile” per l’assegnazione di finanziamenti statali comunque destinatialla messa in sicurezza di edifici scolastici, nonché per tutte le risorse destinate nel triennio all’edilizia scolastica, comprese quelle relative all’otto per mille e al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consigli.
Viene, altresì, precisato che “a tali fini” i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica, di cui all’art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale 2015-2017.
Viene previsto attraverso un’apposita procedura di monitoraggio – distinta per enti locali e Regioni – che le eventuali economie e residui, derivanti dai finanziamenti destinati all’edilizia scolastica, siano accertati e ridestinati ad ulteriori interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell’ambito della programmazione nazionale ovvero necessari a seguito delle indagini diagnostiche di cui all’art. 20 o sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Viene limitata l’efficacia delle misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per quegli enti che abbiano sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica.
Al fine di consentire la prosecuzione ed il completamento degli interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici, di cui alla L 289/2012, viene consentito agli enti locali beneficiari di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole, anche sugli stessi edifici e nel rispetto dellimite complessivo del finanziamento già autorizzato.  Al fine, inoltre, di garantire la sollecita attuazione dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell’art. 33, co. 3, della L. 183/2011 e ai sensi dell’art. 18, comm1, lett. b) del Dl 185/2008, convertito dalla L 2/2009, viene stabilito che il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per quelli presentati precedentemente.Previsto, altresì, che gli enti beneficiari trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse revocate sono destinate dal CIPE ad interventi ricompresi nella programmazione nazionale 2015-2017, secondo le modalità definite dal medesimo Comitato.
Viene, altresì, prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità degli interventi di edilizia scolastica, di cui all’art. 1, comma 54, della L 549/1995 e disposto che lo stesso possa essere alimentato anche attraverso l’apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti esterni.
Viene previsto che per la realizzazione degli interventi qualificati di “estrema urgenza” dall’art. 9, co. 1, del D.L. 133/2014, convertito dalla L. 164/2014, le amministrazioni competenti sono tenute a rendere i prescritti pareri, visti e nulla osta entro 45 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
Viene prorogata, dal 1° settembre 2015 al 1° novembre 2015, l’entrata in vigore delle procedure di centralizzazione per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 23ter del DL 90/2014, convertito dalla L 114/2014.
 
– Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici
Al fine di prevenire crolli, viene autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari degli edifici. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali.
 
Il provvedimento disciplina, inoltre, l’autonomia e la formazione scolastica, e conferisce una delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione.
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