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Saranno in vigore dal 26 aprile prossimo e si applicheranno anche ai procedimenti in corso i nuovi e ulteriori criteri, definiti dal ministero dell’Ambiente, per lo svolgimento delle verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti pubblici e privati elencati nell’Allegato IV del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006)

Archivio, Edilizia e territorio

Via: i nuovi criteri per la verifica di assoggettabilità

17 Aprile 2015
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Con la pubblicazione in GU (n. 84 dell’11/4/2015) del Decreto del Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2015 contenente le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome” cambieranno, dal 26 aprile prossimo, i criteri di valutazione dei progetti per i quali (ai sensi del combinato disposto degli articoli 5,6,19 e 20 del D. Lgs. 152/2006) è prevista la fase verifica di assoggettabilità VIA[1] a seguito della quale l’autorità competente valuterà se effettuare la VIA vera e propria.
Il decreto che doveva essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ossia entro il 19 novembre 2014, come detto, entrerà in vigore il 26 aprile 2015 e sarà direttamente applicabile su tutto il territorio nazionale, nelle more dell’eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle provincie autonome.
L’articolo 2 del DM disciplina, infatti, le modalità di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle Linee Guida prevedendo altresì le condizioni in base alle quali il Ministero dell’ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, potrà stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida (eventualmente anche incrementando le soglie).
Il decreto si applicherà a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Con l’entrata in vigore del decreto termina così il periodo transitorio venutosi a creare per effetto dell’articolo 15 comma 1 durante il quale sono state ritenute inapplicabili le soglie dimensionali che stabilivano l’ordine di grandezza oltre la quale era necessaria la verifica di screening a VIA con la conseguenza di applicare tale procedura secondo il criterio “caso per caso” a tutte le categorie progettuali rientranti nell’Allegato IV[2] alla parte II del Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006).[3]
Le linee guida contenute nel decreto ministeriale indicano, in pratica, gli ulteriori criteri dei quali si dovrà obbligatoriamente tenere conto ai fini della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti o delle opere di competenza delle Regioni e delle Province autonome (che pertanto ad essi dovranno adeguare, se necessario, i propri ordinamenti[4]). Essi sono, quindi, di diretto interesse non solo delle autorità individuate come competenti a livello regionale ad effettuare la verifica di assoggettabilità ma anche, conseguentemente, dei soggetti proponenti che dovranno integrarli con gli altri già previsti nell’Allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle singole normative regionali laddove parzialmente diverse. Si tratta di criteri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti per le diverse categorie progettuali (attinenti solamente la “dimensione del progetto” e le “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri) e utilizzati fino al 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL n. 91/2014)[5].
Le linee guida forniscono, dunque, indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva europea. Di fatto, e in estrema sintesi, l’applicazione dei criteri aggiuntivi comporterà, al ricorrere di determinati presupposti, una riduzione percentuale (fino al 50%) delle soglie dimensionali già fissate, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Si evidenzia che il DM è stato emanato in attuazione dell’articolo 15 del DL n. 91/2014 (che ha sostituito peraltro una analoga norma, ora abrogata, contenuta nell’art. 23 della legge 6 agosto 2013, n. 93) al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva in materia di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA (2011/92/UE)[6] capace di superare in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per la non conformità delle norme nazionali che sulla verifica di assoggettabilità con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva medesima[7].
 
 


[1] In particolare l’art. 5, comma 1, lettera m) D. Lgs. 152/2006 definisce “verifica di assoggettabilità” :  la
procedura attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e
negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti
[2] E’ opportuno ricordare che sono sottoposti a VIA di competenza regionale non solo i progetti contenuti nell’Allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/2006 ma anche quelli che, in base ad una preliminare fase di screening, siano ritenuti appunto assoggettabilità a VIA anche sulla base dei criteri di cui all’Allegato V. L’Allegato IV contempla in molti casi delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto dell’opera/impianto a verifica di assoggettabilità.
[3] Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale diverse Regioni hanno rilevato e denunciato il “pesante aggravamento degli oneri alle imprese, in un frangente di estrema fragilità del contesto produttivo”. Così alcune di esse (v. Abruzzo, Umbria, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) si sono attivate per emanare appositi indirizzi sulle modalità applicative del regime transitorio al fine cercare di rendere comunque più snello un procedimento già di per se decisamente complesso ed evitare lo stallo dei progetti.
[4] A titolo di esempio si segnala che la regione Emilia Romagna nella Nota 0489878/2014 aveva evidenziato che il quadro normativo regionale risultava essere in linea con i contenuti allora noti dello schema di decreto ministeriale e che, qualora, una volta entrato in vigore, fossero state necessarie ulteriori modifiche avrebbe provveduto ad adeguarsi al più presto. 
[5] L’art. 15 co. 1 lett d) ha, infatti, previsto la salvaguardia di quanto disposto nell’Allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 stabilendo che le soglie in esso fissate dovranno considerarsi integrate dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
[6] Si evidenzia che la direttiva 2011/92/UE è stata recentemente modificata in più parti dalla direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017. L’articolo 8 del disegno di legge (A.S. n. 1758 – Legge di delegazione europea 2014) reca a tal fine i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell’ordinamento nazionale della nuova direttiva Via.
[7] La Commissione europea aveva, infatti, aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia contestando che, in contrasto con la direttiva 2011/92/UE   le dimensioni dell’opera/impianto non potevano essere l’unica discriminante in base alla quale decidere la procedura autorizzativa. Per tale motivo, il decreto-legge competitività, n. 91 del 2014,  ha modificato con l’articolo 15, comma 1, lettera c) la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, sopprimendo, temporaneamente, le soglie dimensionali previste per l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale dei progetti dell’allegato IV del decreto legislativo 152 del 2006, contestate dall’Unione europea, nelle more dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
 

Allegato: Linee Guida VIA

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