Il D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” attribuisce alle Regioni il potere di approvare piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, relativi all’intero territorio regionale (art. 135) e conseguentemente il potere di disciplinare con legge la loro formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle loro previsioni (articoli 143, 144 e 145). Le Regioni sono obbligate ad elaborare tali piani d’intesa con il Ministero dei beni culturali per le parti che riguardano aree soggette a vincolo paesaggistici; per le restanti parti del territorio regionale l’elaborazione congiunta con il Ministero è facoltativa (art. 135 e 143, comma 2).
Dopo la Sardegna, che fin dal 2006 si è dotata di un nuovo piano paesaggistico, di recente la Puglia (Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BUR n. 40 del 23.03.2015) e la Toscana (Delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015, non ancora pubblicata sul BUR) hanno approvato i nuovi piani paesaggistici per il territorio regionale, redatti sulla base di intese con il Ministero dei beni culturali ai sensi dell’art. 143, comma 2 del D.lgs. 42/2004.
Si ricorda che il Codice ricollega all’approvazione del piano paesaggistico regionale una serie di semplificazioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, si prevede che:
– il piano può individuare aree vincolate in base all’art. 142 del Codice (aree ex Galasso) e non interessate da specifici vincoli imposti dalla Regione o dal Ministero, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo semplice accertamento, nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio, della conformità del progetto alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale (articoli 143, commi 4, lett. a);
– il piano può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 143, comma 4, lett. b).
Il piano paesaggistico della Toscana ha previsto tali forme di semplificazione, sebbene l’individuazione di entrambe le tipologie di aree è differita ad un momento successivo ed è rimessa congiuntamente alla Regione e al Ministero su iniziativa dei comuni.
Anche la Puglia prevede tali semplificazioni e posticipa l’individuazione delle aree di cui all’art. 143, comma 4, lett. a) e b) del Codice. In particolare, il Piano (art. 93) stabilisce che le aree gravemente compromesse o degradate sono individuate dalla Regione, d’intesa con in Ministero, mentre le aree tutelate per legge di cui all’art. 143, comma 4, lett. a) sono altresì individuate dalla Regione e dal Ministero con il contributo conoscitivo dei comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico.
Si ricorda inoltre che il Codice prevede un’ulteriore forma di semplificazione procedurale consistente nel “declassamento” da vincolante a non vincolante del parere che il Soprintendente deve rendere alla Regione (o al comune delegato) nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: una volta approvato il piano paesaggistico nonché le prescrizioni d’uso dei singoli beni vincolati e una volta verificato da parte del Ministero dei beni culturali l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, tale parere, pur dovendo sempre essere richiesto, non è più vincolante per l’ente locale che quindi potrà anche discostarsi dalle indicazioni della Soprintendenza (art. 146, comma 5).