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Sono all’attenzione delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, per il parere al Governo, gli Schemi di Dlgs, di attuazione della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”), su internazionalizzazione delle imprese, fatturazione elettronica tra privati, rapporti fisco-contribuente.

Archivio, Governo e Parlamento

Delega fiscale: all’esame del Parlamento gli ulteriori decreti attuativi

7 Maggio 2015
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Sono all’attenzione delle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato, in attuazione della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”), per il parere al Governo, gli Schemi di decreto legislativo recanti:
– “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (Atto 161 – Relatori On. Giovanni Sanga e Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD),  
-“in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” (Atto 162 – Relatori On. Paolo Petrini del Gruppo parlamentare PD e Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UDC) );
– “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” (Atto 163 – Relatori On. Michele Pelillo e Sen. Gianluca Susta del Gruppo parlamentare PD).
 

I suddetti provvedimenti fanno seguito ai due precedenti decreti legislativi, sulle commissioni censuarie (D.Lgs. 198/2014) e in materia di  semplificazione  fiscale (D.Lgs. 175/2014)  (vedi, da ultimo, le notizie in Evidenza del  23 ottobre 2014  e del 17 ottobre 2014).

 

L’esame degli Schemi, previo svolgimento di un ciclo preliminare di audizioni volto ad approfondirne i contenuti, inizierà a partire da martedì 12 maggio p.v.
 
Riguardo ai contenuti degli Schemi di decreto, si evidenziano, in particolare:
 
Internazionalizzazione delle imprese – Atto 161
Oggetto della delega è la revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, in attuazione degli articoli 1 e 12 della L. 23/2014, al fine di ridurre gli adempimenti per le imprese ed adeguare la normativa interna al diritto dell’Unione Europea e agli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia.
Tra le misure previste:
-presentazione all’Agenzia delle entrate dell’istanza di interpello su nuovi investimenti, da parte delle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, di ammontare non inferiore ad euro 30 milioni e che abbiano rilevanti ricadute sull’occupazione. L’interpello ha ad oggetto ogni profilo fiscale legato al progetto d’investimento e al conseguente svolgimento dell’attività economica prevista. Con apposito decreto ministeriale – da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – verranno individuate le modalità applicative dell’istituto;
-modificato l’art. 96 del TUIR sulla deducibilità degli interessi passivi. In particolare, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare (vale a dire “le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione”) si prevede l’integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione;
-inserimento nel DPR 600/1973 dell’art. 31-ter, concernente la disciplina degli accordi fiscali, di natura preventiva, aventi ad oggetto diverse fattispecie di rilievo transnazionale tra cui la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo;
-previsione della sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero, di cui all’art. 166 del TUIR, anche in caso di trasferimento, da parte di un’impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato dell‘UE ovvero aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
-disciplinato il trasferimento di residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, esercenti attività commerciale, con la previsione di regole diverse in base allo Stato di provenienza (art. 166-bis del TUIR);

– viene chiarito, che gli articoli 58, 68 e 86 del DPR 917/1986 e gli art. 5, 6 e 7 del Dlgs 446/1997 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esigenza di un maggior corrispettivo, rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

 
Fatturazione elettronica tra privati – Atto 162
Oggetto della delega è l’introduzione della trasmissione elettronica generalizzata delle operazioni IVA e della tracciabilità dei pagamenti in attuazione dell’art.9, comma 1, lett. d) e g) della L.23/2014.
Tra le misure previste:
-messa a disposizione per i contribuenti da parte della Agenzia delle entrate, dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche gratuite per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di generare e trasmettere fatture elettroniche anche tra privati;
-messa a disposizione gratuitamente, dal 1° gennaio 2017, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, ai soggetti passivi IVA del “Sistema di Interscambio” per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato;
–facoltatività del nuovo regime: i soggetti IVA potranno scegliere la fatturazione elettronica rispetto alle ordinarie regole di fatturazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007. L’ opzione ha una durata di 5 anni automaticamente rinnovabili in mancanza di revoca;
–provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite preventivamente le associazioni di categoria a cui è demandata la definizione delle modalità tecnico operative per la trasmissione delle fatture;
–incentivi premianti per i contribuenti che opteranno per la trasmissione elettronica delle fatture IVA (esclusione dagli obblighi di comunicazione “spesometro” e “black list” e dall’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti intracomunitari di beni. 
Sui contenuti dello Schema si veda la notizia di “Fiscalità” del 5 maggio 2015.
 
Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente – Atto 163
Oggetto della delega è l’introduzione di misure volte a dare maggiore stabilità e certezza giuridica al sistema tributario, in attuazione degli artt. 1, 5, 6 e 8 della L. 23/2014.
Tra le misure previste:
-viene dettata una nuova definizione dell’abuso del diritto, unificata a quella dell’elusione, estesa a tutti i tributi e non limitata a fattispecie particolari. In particolare, l’art. 10-bis introdotto nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e rubricato “disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale” stabilisce che configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Non si considerano, in ogni caso, abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente. Vengono, inoltre, fissate le regole procedurali ed, in particolare, stabiliti gli obblighi ed i comportamenti che devono essere tenuti dall’amministrazione finanziaria e dal contribuente in sede di accertamento. Viene, altresì chiarito che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;
-viene rivista la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento. In particolare, viene previsto che lo stesso non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini;
-al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria basate sul reciproco affidamento, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, viene istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti. L’accesso a tale regime è su base volontaria e subordinato al possesso, da parte del contribuente, di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel sistema di governo aziendale e di controllo interno. Al riguardo, vengono dettati specifici doveri a carico dell’Agenzia delle Entrate e delle imprese.
 
Le Commissioni Finanze di Camera e Senato dovranno rendere il parere al Governo sugli Schemi entro il prossimo 29 maggio, successivamente gli stessi torneranno al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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