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Approvati, tra l’altro, in via definitiva, i DLgs sull’accesso all’attività degli enti creditizi e relativa vigilanza e sull’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione nonché, in via preliminare, i DLgs sulla risoluzione delle controversie dei consumatori.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 63 dell’8 maggio 2015

8 Maggio 2015
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 maggio u.s., n. 63, ha fornito l’aggiornato sullo stato di attuazione del Programma, comunicando che nella seduta del 29 aprile sono stati adottati 6 provvedimenti attuativi, di cui 5 riferiti al Governo in carica.
 
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha approvato in via definitiva:
 
– un decreto legislativo che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD4”).
La direttiva 2013/36/UE e il connesso regolamento 2013/575 /UE (c.d. “CRR”) definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo.
 
– un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), dopo l’acquisizione e alla luce dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
La direttiva, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto), introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo e alla creazione di un nuovo sistema che fornisca alle Autorità di Vigilanza gli strumenti adatti per poter valutare la solvibilità globale di un’impresa di assicurazioni.
La finalità è creare un sistema di vigilanza armonizzato in tutta Europa basato sull’attuale situazione dei rischi propri delle imprese di assicurazione ed estendere il sistema di vigilanza attraverso lo sviluppo di modelli e processi interni di gestione dei rischi propri delle imprese di assicurazione
 
Il Consiglio ha, altresì, approvato in via preliminare:
 
– un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).
La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese. Per il recepimento della direttiva sono state apportate integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo.
Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.
È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.
Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.
 
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa, in particolare, della seguente:
 
– Legge regione Sardegna n. 21 del 21/11/2011, recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”;
 
e la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
 
– Legge Regione Basilicata n. 11 del 20/03/2015 “Integrazioni alla L.R. 5 novembre 2014, n. 32 – risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale”;
 
– Legge Regione Toscana n. 30 del 19/03/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
 
– Legge Regione Toscana n. 31 del 20/03/2015 “Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015”;
 
– Legge Regione Puglia n. 9 del 23/03/2015 “Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)”.

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