E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati il disegno di legge del Governo recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL 3012/C, Relatori, rispettivamente, l’On. Silvia Fregolent e l’On. Andrea Martella del Gruppo parlamentare PD).
Il disegno di legge, collegato alla manovra di bilancio, dà attuazione, per la prima volta, all’art. 47 della L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) che prevede lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza “al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”.
Tra le principali misure previste:
Fondi pensione (art. 15)
Con alcune modifiche al Dlgs 252/2005 recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari viene riconosciuta la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro e prevedendo la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.
Vengono, inoltre, abbreviati i termini per l’anticipo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
In merito al regime fiscale dei riscatti viene chiarito che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa, dall’invalidità permanente o dalla morte dell’iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R. maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Servizi bancari (art. 25)
Viene esteso a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all’erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l’obbligo di cui all’art. 28 del DL 1/2012 convertito dalla L. 27/2012, posto in capo all’intermediario finanziario o alla banca che erogano il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente. La violazione di tale obbligo è punita con l’irrogazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Servizi professionali (artt. 28 e 30)
– viene introdotta una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni). In particolare, l’autenticazione delle sottoscrizioni dei relativi atti può essere effettuata anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene dichiarato nell’atto. Agli stessi avvocati sono devoluti gli obblighi di registrazione degli atti nonché l’assolvimento per via telematica delle connesse imposte.
-vengono individuate alcune tipologie di atti relativi alle società a responsabilità limitata e alle società semplici per i quali è consentita la sottoscrizione, anche con modalità digitali. In particolare per le Srl è prevista la predisposizione di appositi modelli standard a cura del Ministero dello Sviluppo economico. L’assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti tra cui associazioni datoriali o sindacali, accreditati presso le Camere di commercio.
Previste, altresì, disposizioni relative al settore dell’assicurazione auto, delle comunicazioni, dei servizi postali e dell’energia elettrica e gas.