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Tra i contenuti: aumentate le pene per i reati di corruzione e false comunicazioni sociali. Introdotto, altresì, il controllo dell’ANAC sui contratti secretati di cui all’art.17 Dlgs 163/2006, nonché obblighi informativi alla stessa da parte di stazioni appaltanti, Pubblico Ministero e giudice amministrativo.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL sulla corruzione: approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati

22 Maggio 2015
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L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (DDL 3008/C – Relatore On. David Ermini del Gruppo Parlamentare PD).
 
Tra le disposizione del provvedimento come approvato, si evidenziano, in particolare, le seguenti:
 
Modifiche alla disciplina sanzionatoria dei reati contro la pubblica amministrazione:
 
-viene novellato l’art. 32-ter c.p., elevando a 3 e 5 anni i limiti di durata minima e massima dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (attualmente, un anno e tre anni);
 
-viene novellato l’art. 314 del c.p. che disciplina il reato di peculato, innalzando la pena massima edittale. Al riguardo, viene previsto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (attualmente la pena è da 4 a 10 anni);
 
-viene novellato l’art. 318 del c.p. che disciplina il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, innalzando da 5 a 6 anni il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (attualmente la pena è da 1 a 5 anni);
 
– viene novellato l’art. 319 del c.p. che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, innalzando da 6 a 10 anni il minimo e il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa (attualmente la pena è da 4 a 8 anni);
 
-viene novellato l’art. 319-ter del c.p. che disciplina la corruzione in atti giudiziari, prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è da 4 a 10 anni). Viene, altresì, disposto che: se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena della reclusione è da 6 a 14 anni (attualmente da 5 a 12); se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni o all’ergastolo, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni (attualmente da 6 a 20 anni);
 
-viene novellato l’art. 319-quater del c.p. che disciplina l’induzione indebita a dare o promettere utilità, innalzando da 6 a 10 anni e 6 mesi  il limite minimo e massimo della pena prevista per il pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato (attualmente la pena è da 3 a 8 anni);
 
-viene introdotta una nuova una nuova circostanza attenuante (art. 323-bis c.p.), che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
 
-vengono aumentate le pene per l’associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p. Al riguardo, viene in particolare previsto che chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione dal 10 a 15 anni (attualmente da sette a dodici anni);
 
-viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione del reato di concussione, di cui all’art. 317 c.p., per ricomprendervi oltre al pubblico ufficiale anche l’incarico di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Confermata la pena della reclusione da 6 a 12 anni;
 
-con riferimento all’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”), di cui all’art. 444 del c.p.p., viene previsto per specifici delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui quelli di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater c.p. sopra citati e il reato di cui all’art. 322-bis c.p. su peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione di membri Corte penale internazionale e degli organi CE) che l’ammissibilità della richiesta sia subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
 
 
Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione:
 
-viene modificato l’art. 129 del Dlgs 271/1989 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prevedendo che quando il Pubblico Ministero esercita l’azione penale per alcuni specifici delitti (tra cui oltre quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 322-bis sopra citati, quelli di cui agli artt. 320- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321-pene per il corruttore, 322-istigazione alla corruzione, 346-bis-traffico influenze illecite, 353-turbata libertà degli incanti, 353-bis-turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), informa il Presidente dell’ANAC, dando notizia della imputazione;
 
 -viene modificato l’articolo 1, comma 2, della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) affidando all’ANAC l’esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti di all’art. 17 (contratti secretati) e seguenti del Dlgs 163/2006; 
 
-viene modificato l’art.1, comma 32 della legge 190/2012 prevedendo che nei procedimenti per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sonotenute a trasmettere all’ANAC semestralmente le informazioni pubblicate nei propri siti web istituzionali e concernenti: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.
Con altra modifica viene, altresì, introdotto il comma 32-bis all’art.1 della medesima legge, volto a prevede che nelle controversie sull’affidamento di lavori pubblici, servizi, forniture,di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 133 del Dlgs 104/2011, il giudice amministrativo trasmette all’ANAC ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
 
Modifiche al codice civile sulle false comunicazioni sociali:
 
-viene sostituito l’articolo 2621 del c.c. (False comunicazioni sociali) prevedendo: la reclusione da 1 a 5 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori – i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali – espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
La stessa pena si applica se le falsità o omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Vengono, inoltre, previste apposite disposizioni volte a diminuire la predetta pena per i fatti di “lieve entità”, e nei casi in cui i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 267/1942 (in base al quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”). In tale caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale). Con altra norma viene disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del c.p.
Prevista, altresì, la reclusione da 3 a 8 anni nel caso di false comunicazioni sociali nelle società quotate a modifica dell’art. 2622 del Codice civile.
Viene, infine, modificato l’articolo 25-ter, comma 1, del D.lgs 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo le sanzioni pecuniarie in relazione ai predetti reati in materia societaria.
 
 Si veda precedente del 2 aprile 2015.
 
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