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La Commissione Finanze, al termine dell’esame, ha espresso al Governo i pareri sugli Schemi di Dlgs, di attuazione della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”), su internazionalizzazione delle imprese, fatturazione elettronica tra privati, rapporti fisco-contribuente.

Archivio, Governo e Parlamento

Delega fiscale: il parere del Senato sugli Schemi attuativi

12 Giugno 2015
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La Commissione Finanze del Senato ha reso al Governo due pareri favorevoli con osservazioni sugli Schemi di decreto legislativo, attuativi della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”), recanti:
– “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (Atto 161 – Relatore Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD),  
-“in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” (Atto 162 – Relatore Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UDC);
nonché un parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo Schema recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” (Atto 163 – Relatori On. Michele Pelillo e Sen. Gianluca Susta del Gruppo parlamentare PD).
 
Schema di Dlgs sulla internazionalizzazione delle imprese – Atto 161
Nel parere vengono formulate numerose osservazioni, tra cui, in particolare, le seguenti:
-“L’articolo 2 introduce un “nuovo interpello” per le imprese che intendano effettuare investimenti in Italia rilevanti e con “significative e durature ricadute sull’occupazione” (comma 1). Questo secondo criterio appare di dubbio significato, potrebbe infatti determinare l’esclusione dall’interpello di imprese disponibili ad effettuare investimenti significativi in settori, quali quelli ad alta tecnologia, che, per loro natura, hanno un impatto occupazionale inferiore rispetto a quelli in altri settori. Sarebbe quindi opportuno modulare il criterio richiedendo che gli investimenti di cui si parla abbiano “ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature“;
-“ L’articolo 8, nel riformulare l’articolo 167 del TUIR, alla lettera f) prevede che “Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis, indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis. 10″. Sarebbe opportuno eliminare le parole “indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis”, che sembrano essere presenti per un difetto di coordinamento e che determinerebbero un eccesso di segnalazioni, con l’ulteriore effetto di ostacolare i controlli”;
-“L’articolo 13, relativo alle perdite su crediti, al comma 1, lettera a), rivede l’articolo 88 del TUIR introducendo al comma 4-bis e al comma 4-ter una disciplina maggiormente onerosa, rispetto a quella in essere, per le società oggetto di procedure concorsuali e procedure ex articolo 67 e 182-bis della legge fallimentare, che abbiano già definito o stiano definendo il percorso di risanamento, già oggetto di asseverazioni da parte di professionisti e di specifici decreti emessi dal tribunale. Nel rispetto dello statuto del contribuente, e al fine di evitare un onere che non poteva essere correttamente previsto in capo a tali società si propone di modificare il comma 2 dell’articolo 13 al fine di prevedere che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e) si applichino dal periodo di imposta successivo alla data in vigore del decreto legislativo in esame”.
 
Schema di Dlgs sulla fatturazione elettronica tra privati – Atto 162
Nel parere vengono formulate numerose osservazioni, tra cui, in particolare, le seguenti:
-“con riferimento all’articolo 2 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all’evasione”;
-“ con riferimento all’articolo 3, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, in favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, oltre agli incentivi già individuati dallo stesso articolo 3, l’esclusione della facoltà, per l’Amministrazione finanziaria, di esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all’articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore”;
-“con riferimento all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l’introduzione dell’obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all’Agenzia delle entrate – in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA – dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutandone gli effetti in via sperimentale in una prima fase. Tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA, sia l’esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo. Valuti pertanto il Governo la possibilità di prevedere un’ulteriore semplificazione per i contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione di dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare contestualmente le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 2015”.
 
Schema di Dlgs sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente – Atto 163
Nel parere del Senato vengono poste condizioni sulla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento tra cui si segnala la seguente:
-“con riferimento al comma 2 dell’articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza”;
 
Vengono altresì, evidenziate, tra le altre le seguenti osservazioni:
-“ valuti il Governo l’opportunità di coordinare nel presente schema di decreto legislativo o nell’emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell’articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse”;
-“valuti, in particolare, il Governo l’opportunità che l’istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l’istanza”;
-“con riferimento al comma 13 dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l’opportunità, nell’ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell’emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione”;
-“con riferimento al comma 3 dell’articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell’adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l’Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l’opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell’ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell’ambito dell’emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie”.
 
Tali Schemi, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione della Camera dei Deputati (il cui iter è in corso), torneranno in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione e laddove il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà essere trasmesso nuovamente alle Camere per il secondo parere (come previsto dall’art.1 della Legge di delega 23/2014).
 
Per i contenuti degli Schemi di D.Lgs si veda precedente del 7 maggio 2015.
 
In allegato i pareri della Commissione Finanze del Senato.

20887-Parere Atto n.163.pdfApri

20887-Parere Atto n.162.pdfApri

20887-Parere Atto n.161.pdfApri
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