Si è svolta il 15 giugno u.s., l’audizione informale dell’ANCE presso le Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente, del disegno di legge “per il mercato e la concorrenza” (DDL 3012/C), “collegato” alla manovra economica economico-finanziaria per il 2015, ed adottato dal Governo in attuazione dell’art. 47 della legge 99/2009 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”).
La delegazione associativa ha espresso le proprie valutazioni in tema di fondi pensione negoziali ricordando, in premessa, la costituzione del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali edili ed affini Prevedi, fortemente voluta dalle parti sociali in considerazione della progressiva ma costante riduzione dell’ammontare delle prestazioni riconosciute dal sistema pensionistico di base.
Al riguardo, ha menzionato i dati relativi al fondo di settore che ad oggi conta 40.000 iscritti tradizionali, 380.000 iscritti contrattuali ed un patrimonio, al 31 maggio 2015, di circa 500 milioni di euro e per rispondere alle diverse esigenze degli iscritti, si è dotato di due forme di investimento: un comparto sicurezza (garanzia di restituzione del capitale e consolidamento annuo dei rendimenti positivi del comparto per un soggetto prossimo alla pensione con bassa propensione al rischio) e un comparto bilanciato (esposizione al rischio moderata per un soggetto che punta in un orizzonte temporale di oltre 5 anni ad ottenere un rendimento maggiore rispetto a quello del TFR).
E’, quindi, passata a sottolineare le criticità connesse alla norma del testo (art.15, lettera a del ddl), con cui si estende ai fondi negoziali la possibilità di raccogliere adesioni collettive o individuali al di fuori dei rispettivi CCNL di riferimento, nell’ottica di una più accentuata concorrenza.
In proposito ha rilevato che, attualmente, i fondi negoziali sono già in concorrenza con i fondi aperti e le polizze pensionistiche individuali. Pertanto, la disposizione porterebbe solo ad una estensione della concorrenza tra fondi negoziali, senza conseguire benefici tecnici ed economici. I fondi negoziali operano, infatti, senza margini di profitto, con costi amministrativi molto bassi che la concorrenza tra fondi negoziali non potrebbe ulteriormente comprimere.
Nel caso del Fondo Prevedi la quota associativa annuale ammonta a soli 15 euro ed è di tutta evidenza che la pretesa “concorrenza” non potrebbe in alcun modo produrre una riduzione di detta quota.
Ha, altresì, evidenziato criticamente la previsione della libera portabilità del contributo datoriale, con cui viene estesa la possibilità di trasferire ad una forma pensionistica prescelta dal lavoratore anche il contributo del datore di lavoro (art.15 lett. c, punto 2), mentre nell’attuale disciplina di cui al D.Lgs. n. 252/05 la portabilità del contributo datoriale a forme pensionistiche complementari diverse dal fondo negoziale nazionale di categoria è subordinata a specifici accordi tra le Parti sociali che hanno instituito e disciplinato tale contributo.
Tale portabilità produrrebbe una frammentazione del sistema della previdenza complementare ad esclusivo vantaggio, probabilmente, delle sole forme di previdenza complementare gestite dalle banche e dalle assicurazioni. Inoltre, né il lavoratore né il datore di lavoro avrebbero alcun tipo di rappresentanza nelle forme pensionistiche diverse dal fondo pensione nazionale di categoria. Si andrebbe pertanto a costituire una pesante ingerenza dell’autonomia contrattuale delle parti sociali.
Alla luce delle considerazioni espresse è, quindi, opportuno il superamento delle norme citate, al fine di mantenere le attuali prerogative dei Fondi negoziali su cui la contrattazione collettiva ha puntato come fattore essenziale nel campo previdenziale.
Si allega il documento ANCE consegnato agli atti delle Commissioni.
20937-Documento ANCE consegnato in Commissione.pdfApri